Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 101 Infrastrutture storiche
Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B devono essere conservate rispettando le indicazioni di cui all'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.
Devono comunque essere mantenute:
- - la libera percorribilità del tracciato;
- - i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere d'arte;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
- - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell'esistente.
È fatto divieto asfaltare i tracciati non asfaltati fatta salva la possibilità di intervenire, nei soli tratti di accentuata pendenza, con sistemazioni superficiali in semipenetrazione con emulsione bituminosa o pavimentazioni ecologiche analoghe.