Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 101 Infrastrutture storiche

Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B devono essere conservate rispettando le indicazioni di cui all'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.

Devono comunque essere mantenute:

  • - la libera percorribilità del tracciato;
  • - i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell'esistente.

È fatto divieto asfaltare i tracciati non asfaltati fatta salva la possibilità di intervenire, nei soli tratti di accentuata pendenza, con sistemazioni superficiali in semipenetrazione con emulsione bituminosa o pavimentazioni ecologiche analoghe.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12