Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 114 Protezione degli alberi e procedure edilizie
Ogni pratica edilizia deve essere corredata di una planimetria in scala adeguata dove deve essere riportata l'esatta collocazione degli alberi e degli arbusti con la specifica della specie, della circonferenza del tronco ed idonea documentazione fotografica.
Qualora l'intervento edilizio comporti la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, la decisione relativa è adottata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, sulla base dei seguenti criteri:
- - esistenza di rischi per l'incolumità pubblica;
- - presenza di danni gravi per i fabbricati;
- - presenza di danni gravi per le infrastrutture;
- - situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti;
- - distanze non conformi al Codice Civile ed ai regolamenti comunali.
A titolo esemplificativo, non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento:
- - la caduta di fogliame, frutti o rami;
- - ombreggiamento di fabbricati, strutture o pertinenze;
- - modifiche dettate da gusto estetico.
Gli interventi che prevedono la messa a dimora di nuovi alberi od arbusti dovranno prevedere l'utilizzo di piante di almeno 1 anno e, a garanzia di attecchimento, la sostituzione delle piante che non sopravvivano oltre i tre anni dalla piantumazione.