Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 96 Aree a protezione paesistica e/o ambientale
Nelle aree di protezione paesistica e/o ambientale sono vietati:
- a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
- b) le nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, nonché l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
- c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione fuori dell'area tutelata, e dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
- d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).
- e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115