Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 92 Piazze

Nella realizzazione di nuove piazze e nella ristrutturazione delle piazze di recente costruzione, deve essere privilegiata, per la pavimentazione, l'utilizzazione di materiali lapidei, ed evitata l'utilizzazione di materiali e tecniche comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli, ogni qualvolta che l'operazione non contrasti con le funzioni attribuita ai suddetti spazi.

La definizione degli assetti delle piazze di nuova costruzione o da ristrutturare deve eliminare o ridurre al minimo le parti utilizzabili per la mobilità meccanizzata, le quali, ove presenti, devono essere preferibilmente separate, dalle altre parti delle piazze, mediante cordonature, o piccoli dislivelli di quota e comunque distinte mediante pavimentazioni diversificate per materiali e per disegno.

Nelle piazze è ammissibile la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio sia pertinenziali che di relazione, per iniziativa di soggetti pubblici.

La realizzazione potrà essere concessa anche a privati a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al Comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione.

Gli interventi di cui al precedente comma due non dovranno comportare impatti negativi di alcun genere e dovranno essere accompagnati da uno studio che valuti la mobilità indotta, l'esistenza di collegamenti pedonali tra la nuova funzione ed il resto del tessuto urbano, nel caso si rilevi una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà procedere ad un adeguamento contestualmente alla realizzazione del parcheggio.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12