Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 34. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all'art. 2 ed all'art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del POC e si suddividono in:

F1: Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo

F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi

F3: Zone per servizi di interesse comune e generale

F4: Impianti tecnologici di interesse generale

F5: Parco Fluviale disciplinato all'art. 61.11.

3. Le attrezzature pubbliche si dividono in attrezzature territoriali (T), attrezzature comunali (C) e attrezzature di quartiere (Q).

4. Nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina territorio urbano, le attrezzature pubbliche sono suddivise in esistenti e di progetto.

5. Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Art. 34.1 Attrezzature scolastiche e per servizi a scala territoriale

1. Sono ambiti F1, F2 e F3 destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

2. Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia.

3. Sono consentiti inoltre Addizione volumetrica (A).

4. Per gli interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

5. Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF f 0,50 mq/mq
  • - Indice di copertura: IC 0,50
  • - Altezza del fronte massima H = 10,50m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

6. Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
  • - Altezza massima H 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00

7. Per la struttura scolastica su Via Raffaello Sanzio oggetto della Variante 2023, per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano i seguenti parametri:

  • - Indice di edificabilità fondiaria IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di copertura IC 0,50
  • - Altezza massima H 13,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

8. Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del P.S.I.C.T. si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15
  • - Altezza massima H 7,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp 70% SF

9. I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del P.S.I.C.T. dovranno assicurare la tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

10. A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e prevedere un'adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un'apposita relazione paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.

11. I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

12. È prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

13. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

14. Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui all'articolo 34.7 delle presenti norme.

Art. 34.2 Aree per gli impianti sportivi

1. Sono zone F3 destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

2. Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione territoriale: Ut 0,050
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 7,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,0 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m

3. Èprescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Art. 34.3 Attrezzature scolastiche e per servizi a scala comunale e di quartiere

1. Sono zone F1 e F3 destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche o comunque destinate all'erogazione di servizi di uso pubblico.

2. Sono inclusi negli standard ai sensi del D. .M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Nelle tavole di cui n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, le attrezzature pubbliche sono suddivise in esistenti e di progetto; sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all'utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standard di legge.

4. Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

5. Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

6. Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

7. Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario: Rc 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,67
  • - Altezza massima: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

8. Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al successivo art.34.7.

Art. 34.4 Zone a verde pubblico e per verde sportivi

1. Le zone F2 a verde pubblico si distinguono in:

  • - Verde territoriale
  • - Verde primario
  • - Verde attrezzato
  • - Verde sportivo

2. Le zone a verde territoriale hanno un ambito di utenza ed un interesse comunale o sovra comunale.

3. Le zone a verde primario sono aree destinate a completare l'arredo urbano e collocate di norma negli ambiti produttivi. Possono inoltre concorrere alle dotazioni dei presidi per il contenimento del rischio idraulico.

4. Le zone a verde attrezzato sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.

5. Le zone a verde sportivo sono quelle disciplinate al successivo art. 35.2.1.

6. Sono incluse negli standard ai sensi del D. . M. 2 aprile 1968, n. 1444.

7. Nelle tavole n.2 Disciplina del territorio rurale e n.3 Disciplina del territorio urbano del P.O, tali attrezzature sono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

8. Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

9. Nelle zone a verde attrezzato, a verde primario e a verde territoriale non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree.

10. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti. I percorsi pedonali potranno essere coperti con pensiline e tunnel leggeri Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati. È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per il gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

11. La realizzazione dei verdi pubblici di qualsiasi natura potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione. In particolar modo la convenzione dovrà prevedere misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale e garantire un adeguato livello di accessibilità mediante il trasposto pubblico locale, nonché una adeguata dotazione di spazi verdi, e parcheggi dimensionati in relazione al numero di utenti programmati.

Art. 34.4.1 Zone a verde sportivo

1. Sono zone F2 destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

2. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

3. Èprescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. Limitatamente all'area a verde sportivo in zona Castelluccio destinato all'impianto di pesca sportiva, di cui alla Variante 2023, si applica quanto segue. Resta comunque fermo il primo comma del presente articolo, in merito al quale si specifica che nel calcolo della superficie verde è compreso l'invaso idrico.

5. La realizzazione di manufatti edilizi è ammessa solo nell'area di progetto, con i seguenti parametri:

  • - Superficie Edificabile massima: SE 200 mq
  • - Tettoie per una superficie massima complessiva di 50 mq
  • - Altezza massima: H max 4,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Superficie impermeabile: < 15% dell'area totale destinata a verde sportivo
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

6. L'intervento edilizio di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - rispetto del vincolo cimiteriale di cui al R.D. 1265/1934 e dell'art. 9.4 delle presenti norme.
  • - realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di filtro di larghezza minima 3 metri nell'area a confine tra il verde sportivo di progetto e le aree circostanti; per tale fascia devono essere usate essenze autoctone e soluzioni per quanto possibile in accordo con le linee guida del Patto del verde approvato con Del. CC. n. 49 del 08/06/2023.
  • - La realizzazione di parcheggi di relazione deve avvenire secondo le disposizioni regolamentari di settore che disciplinano l'attività, qualora necessari.
  • - Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi, percorsi e sistemazioni esterne con il minimo movimento di terra, piantumazioni di essenze autoctone. L'intervento dovrà essere coerente sotto l'aspetto tipologico e formale con l'intorno, anche in considerazione della sua prossimità sia all'ambito agricolo sia a quello produttivo.
  • - Gli interventi di trasformazione non dovranno interferire negativamente con le visuali panoramiche circostanti, limitandole o occludendole, e dovranno tutelare le relazioni visive del territorio circostante, mantenendo i varchi ambientali e paesaggistici da e verso il territorio aperto.
  • - Dovrà essere ridotto al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, utilizzando per quanto possibile materiali ecocompatibili e tecniche di ingegneria ambientale.

Art. 34.5 Zone per attrezzature cimiteriali

1. Sono zone F3 destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.

2. Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf

4. Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.

Art. 34.6 Impianti tecnologici di interesse generale

1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell'acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F4.1), di progetto (F4.2) nonché con apposito simbolo le diverse tipologie di impianti.

2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del P.O., possono essere individuate altre aree da destinare ad impianti tecnologici ed attrezzature di servizio la cui realizzazione si renda necessaria per comprovate esigenze e/o per disposizioni legislative.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Su gli edifici esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative .

5. Per i nuovi interventi si deve tenere conto dell'inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera.

Art. 34.6.1 Realizzazione di nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori

di segnale radio-televisivo

1. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà

essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti e elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

2. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente

seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta,ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..

3. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

4. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove l'uomo soggiorna per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Qualora l'andamento del terreno lo consenta e comunque sempre all'interno del territorio aperto saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate, che non interrompano il reticolo drenante.

5. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

A - Fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

B - Interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

6. Il Permesso per l'installazione di impianti per la telefonia mobile sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

  • - i gestori che sono interessati all'installazione di impianti di trasmissione sul territorio comunale dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale un programma degli interventi da loro previsti;
  • - con riferimento all'art.3 comma 1° lettera a) della L.R. 6 aprile 2000 n.54, l'Amministrazione Comunale individuerà con apposita perimetrazione sullo strumento urbanistico generale le "aree sensibili" dove potrà essere vietata l'installazione di tali impianti; l'installazione è di norma vietata nei centri storici, nei centri urbani e su tutti gli immobili inseriti negli Elenchi degli edifici di valore ambientale o architettonico dal POC, salvo casi di interesse pubblico evidenziati con apposito atto dall'Amministrazione Comunale;
  • - tali impianti dovranno comunque essere installati su aree e/o edifici pubblici; in caso di materiale
  • - impossibilità o di indisponibilità di aree e/o edifici pubblici, si ammetteranno anche installazioni su aree e/o edifici privati;
  • - al fine di garantire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, gli impianti saranno accorpati su un unico traliccio;
  • - il permesso relativo agli interventi previsti nel programma di cui sopra saranno rilasciate per ciascun impianto, previa presentazione di apposita richiesta di permesso di costruire, corredato degli elaborati prescritti dal presente regolamento; il progetto dovrà acquisire il preventivo parere dell'ARPAT.

7. Per ogni fabbricato è ammessa l'installazione di un unico impianto per la ricezione del segnale radiotelevisivo; nonché di un unico armadio contatori (luce, gas, acqua) posizionato in modo schermato rispetto al prospetto del fabbricato.

Art. 34.7 Impianti distributori carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti F4 per uso di autotrazione possono essere autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali di settore.

2. Gli articoli seguenti individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 34.7.1 Individuazione delle zone

3. Al solo fine di localizzare gli impianti, l'intero territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee:

Zona 1: Comprende le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo;

Zona 2: Comprende le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo;

Zona 3: Comprende le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo. Sono altresì comprese in questa zona gli impianti esistenti, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B come attrezzatura a scala comunale e di quartiere;

Zona 4: Comprende le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo.

Art. 34.7.2 Limitazioni di zona

1. L'installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l'elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 61.9)
  • - Aree di recupero ambientale (Art.61.10)
  • - Parco fluviale dell'Arno (Art. 61.11)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 61.12)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l'installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

Indice di copertura (Rc) 30%

Altezza massima (Hmax) m. 3,50

Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00

Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • - Indice di copertura (Rc) 20%
  • - Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • - Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • - Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

2. Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione.

3.La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

4.Fuori dalla fascia di rispetto stradale non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Art. 34.7.3 Incompatibilità tra impianto e sito

1. Oltre alle fattispecie di incompatibilità individuate dal Codice Regionale del Commercio si individuano le seguenti ulteriori condizioni di incompatibilità fra impianto e sito:

  • a) Contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
  • b) Rischio di inquinamento della risorsa idrica sotterranea: quando sussistono condizioni di vulnerabilità elevata.
  • c) Interferenza con ambiti individuati dal PTCP come invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela: nell'eventualità che la localizzazione di nuovi impianti interessi aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette al rischio idraulico, aree naturali protette d'interesse locale , aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio, aree di protezione paesaggistica e/o storico ambientale.
  • d) Le aree riservate ad uso pubblico o preordinate all'esproprio.

Art. 34.7.4 Caratteristiche delle aree e degli impianti

1. Le infrastrutture e gli impianti sono ammessi solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche circa la situazione locale o l'adozione di specifiche cautele, sia escluso il rischio di inquinamento e dimostrato il superamento del rischio idraulico.

2. La individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti deve, di norma, avvenire scegliendo superfici con andamento naturale del terreno pianeggiante e mantenendo per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli ed eventuali opere di sostegno originarie.

3. Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.

4. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale a siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale.

5. La progettazione dei nuovi fabbricati destinati a servizi deve verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento, l'impatto visivo sul contesto preesistente; le soluzioni di mitigazione dell'impatto devono prevedere barriere di verde e verifiche cromatiche.

6. Nelle sistemazioni degli spazi esterni devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate interposte devono essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare la permeabilità del suolo; sono consentite pavimentazioni in manufatti prefabbricati di cemento alveolati con inserimento di terreno vegetale inerbito.

7. La delimitazione della proprietà a confine col suolo pubblico o di uso pubblico deve avvenire mediante cordolo di altezza non inferiore a cm. 60; nella parte prospiciente spazi privati è consentito posizionare sul cordolo una ringhiera o una rete metallica fino ad un'altezza complessiva di cm. 150, purché fronteggiata da una siepe.

8. Il nuovo arredo vegetazionale deve essere previsto in rapporto al contesto circostante, in particolare le siepi e le alberature di alto fusto devono essere scelti tra le specie presenti nella zona.

9. Gli impianti di distribuzione corredati di autolavaggio dovranno prevedere sistemi di approvvigionamento idrico autonomo e di corrispondente impianto di smaltimento a norma di legge.

10. In caso di chiusura di un impianto, è ammesso il riuso dell'area e dei piccoli chioschi, con la esclusione delle pensiline, per attività commerciali quali rivendita di giornali, bar, rivendita di fiori e tutte le altre piccole attività compatibili con le modeste dimensioni dei manufatti che l'Amministrazione Comunale valuterà compatibili con il contesto urbanizzato.

11. Nella zona 4 si dovrà rispettare quanto di seguito:

  • a) Dovrà essere tenuto conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, del drenaggio superficiale, nonché del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
  • b) In particolare, per la costruzione di qualsiasi tipo di impianto è vietato modificare l'andamento del terreno con sbancamenti che provochino dislivelli superiori a m. 2.00, misurati sul piano verticale; i dislivelli di quota devono essere superati con prode erbose o muri in pietra; sono vietati i muri a retta in cemento a vista.
  • c) Le delimitazioni della proprietà saranno realizzate di norma sfruttando i segni già presenti sul terreno quali: fossi, muri, filari di alberi, cespugli; la realizzazione di recinzioni deve prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrano nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ad elementi di essenze locali; le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma siano realizzate, un cordone continuo intorno all'insediamento.
  • d) Dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento; tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualsiasi tipo, dovrà essere adeguatamente protetta da accidentali sversamenti, deve essere sistemata a verde anche con funzione di schermature visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Art. 34.7.5 Disciplina per l'inserimento di impianti su aree pubbliche

1. Il comune si riserva la facoltà di installare impianti di distribuzione di carburante sulle aree di proprietà pubblica; a tal fine potrà essere approvato un regolamento con cui saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione di dette aree.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04