Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 22. Definizione degli interventi edilizi di tipo conservativo e ricostruttivo
1. Gli interventi di tipo conservativo ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono:
- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo
- e) ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo
2. L'attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all'atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Art. 23. Interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia
1. Gli interventi sono i seguenti:
- a) Sostituzione edilizia
- b) Ristrutturazione urbanistica
- c) Demolizione senza ricostruzione
2. L'attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all'atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.