Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO 1: Generalità

Art. 1. Definizioni

1. Il presente Piano Operativo (di seguito anche P.O.), formato ai sensi dell'art.95 della L.R. 65/2014, è l'atto di governo che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale di Empoli, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale Intercomunale delle Città e territori delle due rive.

2.Le presenti norme si intendono integrate:

  • - dal vigente "regolamento edilizio comunale";
  • - dal vigente regolamento comunale "Disciplina dei contributi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione, in materia di scomputi, e di vigilanza e sanzione dell'attività edilizia;" e dei suoi allegati "Norme tecniche costruttive per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei soggetti privati" e "Capitolato speciale di appalto norme tecniche per opere stradali"
  • - dagli altri regolamenti comunali vigenti, che abbiano diretta attinenza all'ambito normativo dell'attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio.

3.Nelle more della redazione di un nuovo Regolamento edilizio conforme alle norme del 39/R per i parametri urbanistici vale il 39/R;

4.In caso di non perfetta sovrapponibilità delle definizioni o contrasto di medesimi ambiti, prevalgono le NTA del Piano Operativo.

5.In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del Piano Operativo, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Analogamente, in presenza di contraddizioni o difformità tra le indicazioni contenute nella normativa tecnica generale e le indicazioni relative a singole aree o edifici contenute negli allegati delle presenti norme, sono da ritenersi valide le indicazioni degli allegati alle presenti norme che costituiscono un quadro progettuale. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.

6.Le Superfici Territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia in scala 1:2.000; dette quantità saranno precisate in sede di elaborazione di Piano Attuativo, di Progetto Unitario Convenzionato o di progetto esecutivo con il rilievo topografico.

7.Ai fini della corretta applicazione delle NTA, deve essere coordinata la lettura con il Regolamento Edilizio vigente, qualora emergano contrasti interpretativi, devono essere considerate prevalenti le disposizioni del P.O.

8.In caso di discordanza tra i confini delle aree comunali individuati sul P.O. e quelli catastali, si assumono come probanti, i secondi. In questo caso si assumerà come zona urbanistica quella adiacente.

Art. 2. Contenuti del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in particolare:

  • - definisce le trasformazioni fisiche ammesse e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio rurale, sia nel territorio urbanizzato;
  • - definisce la rete delle infrastrutture per la mobilità e la relativa disciplina;
  • - individua gli ambiti da attuare mediante piani attuativi, progetti unitari convenzionati, interventi diretti, progetti di opere pubbliche, e stabilisce le disposizioni, anche di carattere quantitativo, che devono essere osservate da tali strumenti;
  • - determina per alcuni immobili, o complessi di immobili, specifiche e vincolanti destinazioni d'uso, particolarmente per servizi pubblici o a uso collettivo;
  • - garantisce le richieste dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso collettivo, sia inserendo destinazioni d'uso vincolanti, sia dettando disposizioni ai previsti piani attuativi, o progetti unitari, o progetti di opere pubbliche;
  • - precisa le fattibilità delle trasformazioni fisiche ammesse e delle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
  • - precisa i requisiti richiesti in ragione di condizioni di fragilità ambientale.

Art. 3. Costituzione ed Elaborati del Piano Operativo

1.Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono costituite da Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del P.O.:

  • - nella PARTE I, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale;
  • - nella PARTE II è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, salvo per gli interventi che determinano incremento di Superficie Edificata superiore al 35% dell'esistente;
  • - nella PARTE III è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del P.O.;
  • - nella PARTE IV è definita la disciplina specialistica relativa all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, la disciplina per il sistema infrastrutturale della mobilità, la disciplina delle zone speciali, le disposizioni geologiche, Sismiche e di Rischio Idraulico e le Norme finali.

2. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati urbanistici:

  • - Relazione generale
  • - Relazione di coerenza con il PIT-PPR
  • - Relazione di coerenza con il PTCP
  • - Tavola n.1.n - Vincoli sovraordinati, n.2 quadranti scala 1:10.000
  • - Tavola n. 2.n - Disciplina del territorio rurale, n. 2 quadranti scala 1:10.000
  • - Tavole n.3.n - Disciplina del Territorio Urbano, n. 2 quadranti scala 1:1.000 e n. 20 quadranti scala 1:2.000
  • - Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
  • - Allegati alle NTA:
  • - Allegato A - Regesto dei fabbricati censiti
  • - Allegati A1_1 e A1_2 - Censimento del Patrimonio edilizio esistente rurale
  • - Allegati da A2_1 a A2_20 - Censimento del Patrimonio edlizio esistente urbano
  • - Allegati da A3_1 e A3_2 - Censimento del Patrimonio edilizio esistente urbano
  • - Allegato B - Schede Norma
  • - Allegato B1 - Scheda Norma R.1 [di cui alla Variante approvata con Del. C.C. n. 38 del 10.05.2023]
  • - Allegato B2 - Schede Norma Variante al R.U. [approvata con Del. C.C. n. 93 del 18.12.2023]
  • - Allegato C - Album e disciplina dei nuclei rurali
  • - Allegato D - Dimensionamento e verifica standards
  • - Allegato E - Aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio
  • - Allegato E1 - Aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio [di cui alla variante al RU approvata con Del. C.C. n. 93 del 18.12.2023]
  • - Allegato E2 - Aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio [di cui al Decreto n. 110 del 25/07/2023 - BURT 32 del 9/08/2023]

Piano per la programmazione degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) composta da:

  • - Vol I - Schede parcheggi
  • - Vol II - Schede aree verdi
  • - Vol III - Schede attrezzature
  • - Tavole PEBA n. - Inquadramento aree, n. 21 quadranti scala 1:2.000

Valutazione Ambientale Strategica composta da:

  • - doc.QV1 - Rapporto Ambientale
  • - doc.QV1a - Allegato A al Rapporto Ambientale: schede di valutazione
  • - doc.QV1b - Allegato B al Rapporto Ambientale: i servizi a rete, le linee dell'alta tensione e gli aspetti acustici
  • - doc.QV2 - Sintesi non tecnica

Indagini geologiche e idrauliche, composte da:

  • - PO_G/I.00 - Relazione geologica idraulica e criteri di fattibilità relativi alle schede norma
  • Aree a rischio sismico e geologico
    • - G.01 - Carte delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici, n.2 quadranti scala 1:10.000
    • - G.02 - Carte della vulnerabilità sismica, n.2 quadranti scala 1:10.000
    • - G.03 - Carte dell'esposizione sismica, n.2 quadranti scala 1:10.000
    • - G.04 - Carte delle aree a rischio sismico, n.2 quadranti scala 1:10.000

Aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali

  • - I.05 - Carte delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali, n.2 quadranti scala 1:10.000
  • - I.06 - Carte delle quote di esondazione per tempo di ritorno T 200 anni, n.2 quadranti scala 1:10.000

Art. 4. Validità ed efficacia del Piano Operativo

1. Le disposizioni del presente Piano Operativo sono da considerarsi integrative di quelle del Regolamento Urbanistico approvato e modificato con specifiche varianti secondo quanto indicato nelle norme di salvaguardia di cui al successivo art.73.

2. Il Piano Operativo è direttamente precettivo ed operativo, ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazione di cui ai commi successivi.

3. Le previsioni per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in esso contenuti, ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nell'Allegato D del PO, per i cinque anni successivi alla sua approvazione.

4. Le previsioni che si attuano mediante Piani Attuativi e Progetti Unitari Convenzionati, ai sensi dell'art.95 comma 11 della L.R.65/2014; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio di efficacia del Piano Operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati convenzionati, oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o il progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d) dell'art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

5. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, o mediante interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art.95 comma 9 della L.R.65/2014, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.

6. I vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'art.95 comma 10 della L.R.65/2014 perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.

7. Per i piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui all'art.95 comma 3, lettera d) della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

8. Alle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Piano Operativo ed ai vincoli preordinati all'esproprio in esso contenuti alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Piano e della modifica sostanziale che li contempla si applicano le specifiche disposizioni dell'art. 95 della LR 65/2014.Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 ed 11 dell'articolo 95 della LR 65 /2014, per un periodo massimo di cinque anni. La proroga è disposta dal Comune, con unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.

9. Con la decadenza delle previsioni, le relative aree si intenderanno "non pianificate" e, quindi, soggette alla disciplina di cui all'art.105 della l.r. 65/2014

Art. 5. Beni sottoposti a vincolo espropriativo

1. Nell'Allegato E "Aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio" sono individuate le aree destinate a servizi, attrezzature, viabilità sottoposte, qualora non già di proprietà pubblica, a vincolo espropriativo, ai sensi degli art.9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.

2. Gli aventi titolo sulle aree soggette ad esproprio possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - realizzazioni di complessi edilizi, edifici o fabbricati;
  • - installazioni di manufatti, salvo quelli di facile amovibilità e reversibilità;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici legittimi esistenti, fatte salve quelle strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di sicurezza e agibilità.

3. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Piano Operativo ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus valore derivante dalle opere realizzate nel caso di attuazione della procedura espropriativa.

CAPO 2: Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo

Art. 6. Valutazione degli effetti della trasformazione

1. Il presente Piano Operativo contiene i documenti di VAS in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica delle trasformazioni.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS.

3. Per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettati a piani attuativi devono essere rispettate le prescrizioni contenute negli Allegati A e B del Rapporto Ambientale di VAS ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono assoggettati a specifica verifica secondo i criteri contenuti nella scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati.

4. L'approvazione di piani attuativi, anche quando non soggetti a VAS, e di progetti unitari convenzionati è comunque subordinata alle seguenti verifiche:

  • - disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile;
  • - capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli

impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;

  • - capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni di cui al Capo 4 TITOLO VI delle presenti norme.

Art. 7. Dimensionamento insediativo e monitoraggio del piano

1. In conformità alle prescrizioni del Piano Strutturale Intercomunale delle Città e territori delle due rive, il Piano Operativo stabilisce, per gli interventi rilevanti ai fini del dimensionamento, limiti quantitativi allo sviluppo edilizio ed urbanistico nel territorio comunale.

2. Gli interventi ammessi dal Piano Operativo sono soggetti alle limitazioni indicate nell'Allegato D delle presenti norme in relazione alla tipologia degli interventi urbanistici ed edilizi ed alla destinazione d'uso.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, lo sviluppo edilizio ammesso in conformità alle previsioni del Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati ai successivi tre commi.

4. Con cadenza annuale gli Uffici Comunali verificano gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività indicate all'art. 15 comma 1 ter della LR 65/2014.

5. Con cadenza di norma biennale gli Uffici Comunali verificano lo stato di attuazione delle previsioni del Piano Operativo sia in relazione al dimensionamento insediativo che alla dotazione di spazi e servizi pubblici (standard urbanistici di cui al DM 1444/1968).

6. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Piano Operativo il Comune redige una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni in esso contenute.

7. Per la raccolta dei dati necessari allo svolgimento del monitoraggio ambientale è stata predisposta un'apposita scheda di autovalutazione contenuta all'interno del Rapporto Ambientale (Allegato 1 Scheda di Autovalutazione) che consente di raccogliere i principali dati per il monitoraggio delle specificità ambientali connesse sia alla realizzazione degli interventi che alle soluzioni adottate per garantirne la sostenibilità. Questa scheda sarà compilata al termine dell'intervento ed allegata alla documentazione di fine lavori.

Art. 8. Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del P.O.

1. Il P.O., in conformità con gli indirizzi del P.S.I.C.T, mira a conseguire una dotazione di aree a standards di mq. 24/abitante così ripartite:

  • - aree a verde pubblico attrezzato 12,0 mq./ab.
  • - aree per l'istruzione dell'obbligo 4,5 mq./ab.
  • - aree per attrezzature di interesse comune 3,5 mq./ab.
  • - aree per parcheggi 4,0 mq./ab.

2. Fatte salve le specificazione contenute nelle schede norma di cui all'allegato B, ad ogni nuovo abitante insediato, a seguito della formazione di piani attuativi sia che prevedano nuova edificazione sia che prevedano demolizione e ricostruzione di volumi esistenti , dovrà corrispondere una dotazione di 24 mq/abitante di aree a standard, da reperire nell'ambito dello stesso piano.

3. Il P.O. individua come standard residenziale per abitante la superficie edificabile o edificata (SE) come definita dal Regolamento regionale 39/R/2018. Al fine della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza, in conformità con quanto previsto dal P.S.I.C.T., si assume la previsione di 1 abitante equivalente a 40 mq di SE - come standard residenziale per abitante ai sensi del DM 1444/1968.

4. In caso di una frazione di Superficie Edificabile (SE) inferiore a 40 mq, si approssima per eccesso.

5. Gli interventi già convenzionati o per i quali sono stati rilasciati i relativi titoli edilizi sono da considerarsi coerenti gli standards definiti dal Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04