Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 61.2 Aree di protezione storico ambientale

1. Sono parti del territorio rurale, che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza.

2. In queste aree non sono ammessi i seguenti interventi:

  • - costruzioni stabili o provvisori di qualsiasi tipo;
  • - utilizzazione di terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere temporaneo;

3. Sono ammessi interventi relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area.

4. Il patrimonio edilizio esistente all'interno di tali aree potrà essere ampliato alle condizioni previste al precedente art. 47.3.

5. Queste aree corrispondono a quelle definite all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Città Metropolitana di Firenze.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04