Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 34.4.1 Zone a verde sportivo

1. Sono zone F2 destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

2. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

3. Èprescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. Limitatamente all'area a verde sportivo in zona Castelluccio destinato all'impianto di pesca sportiva, di cui alla Variante 2023, si applica quanto segue. Resta comunque fermo il primo comma del presente articolo, in merito al quale si specifica che nel calcolo della superficie verde è compreso l'invaso idrico.

5. La realizzazione di manufatti edilizi è ammessa solo nell'area di progetto, con i seguenti parametri:

  • - Superficie Edificabile massima: SE 200 mq
  • - Tettoie per una superficie massima complessiva di 50 mq
  • - Altezza massima: H max 4,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Superficie impermeabile: < 15% dell'area totale destinata a verde sportivo
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

6. L'intervento edilizio di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - rispetto del vincolo cimiteriale di cui al R.D. 1265/1934 e dell'art. 9.4 delle presenti norme.
  • - realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di filtro di larghezza minima 3 metri nell'area a confine tra il verde sportivo di progetto e le aree circostanti; per tale fascia devono essere usate essenze autoctone e soluzioni per quanto possibile in accordo con le linee guida del Patto del verde approvato con Del. CC. n. 49 del 08/06/2023.
  • - La realizzazione di parcheggi di relazione deve avvenire secondo le disposizioni regolamentari di settore che disciplinano l'attività, qualora necessari.
  • - Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi, percorsi e sistemazioni esterne con il minimo movimento di terra, piantumazioni di essenze autoctone. L'intervento dovrà essere coerente sotto l'aspetto tipologico e formale con l'intorno, anche in considerazione della sua prossimità sia all'ambito agricolo sia a quello produttivo.
  • - Gli interventi di trasformazione non dovranno interferire negativamente con le visuali panoramiche circostanti, limitandole o occludendole, e dovranno tutelare le relazioni visive del territorio circostante, mantenendo i varchi ambientali e paesaggistici da e verso il territorio aperto.
  • - Dovrà essere ridotto al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, utilizzando per quanto possibile materiali ecocompatibili e tecniche di ingegneria ambientale.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04