Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 25.4 Recupero dei sottotetti

1 In tutti gli edifici residenziali, esistenti o in via di realizzazione al 12/02/2010, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2010. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui a tale data sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori conseguente il titolo edilizio .

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi sulle unità immobiliari ad uso:

  • - residenziale, comprese gli edifici rurali ad uso abitativo;
  • - alloggi a servizio delle attività industriali e artigianali, e delle attività commerciali all'ingrosso

3. Per effettuare il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, i locali derivanti dal recupero medesimo dovranno garantire i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

  • - superfici minime dei vani abitabili di 9 mq, con volumi d'aria netti non inferiori rispettivamente a mc 24,30;
  • - il rapporto aeroilluminante dei vani abitabili non inferiore a 1/16. Per vani aventi Rapporto aeroilluminante compreso tra 1/14 e 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità dovrà essere asseverata dal progettista;
  • - altezza minima dei locali m 1,50 media 2,30, salvo per i locali accessori e di servizio per cui è prevista un' altezza minima di 1,30 e media 2,10 m.

4. I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.

5. Il raggiungimento delle specifiche tecniche del precedente comma è consentito mediante:

  • - opere di manutenzione straordinaria che non comportino modificazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde, nonché della quota di imposta dei solai interni
  • - opere di isolamento termico;
  • - aperture di finestre sul tetto o in facciata, realizzazione di terrazzi a tasca o abbaini;

6. Gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi sono consentiti esclusivamente in ampliamento alle unità abitative esistenti e devono essere a queste direttamente collegate.

7. I sottotetti recuperati non potranno essere oggetto di autonomi successivi frazionamenti.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati, anche senza la previsione di opere edilizie, come interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, e sono assoggettati al pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione) previsto per la nuova costruzione.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04