Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 16.9 Distanze dalle condotte di liquidi e di sostanze gassose

1. Al fine di garantire la protezione delle condotte principali di liquidi e di sostanze gassose (quali acquedotti, fognature, oleodotti, metanodotti, gasdotti e simili) e degli impianti, non sono ammesse nuove costruzioni di edifici, ricostruzioni di edifici conseguenti a demolizioni integrali di edifici preesistenti e ampliamenti di edifici che comportino l'avanzamento dei fronti verso la condotta interessata, nelle fasce di 12 metri distanti l'asse delle condotte.

2 Resta ferma ogni eventuale disposizione posta da leggi, da atti aventi forza di legge e da provvedimenti amministrativi riguardanti la materia, ovvero da atti costitutivi di servitù, nonché distanze inferiori stabilite dal proprietario/gestore dell'impianto.

3. Al fine di prevenire danni alle persone e cose causati da esplosioni o incendi sono individuate delle distanze cautelative da condotte per il trasporto di sostanze gassose e liquide infiammabili (metanodotti e oleodotti) entro le quali gli interventi necessitano di una preventiva verifica di compatibilità.

4. All'interno di tali limiti è prioritariamente necessario verificare la sussistenza di fasce di rispetto rispondenti per dimensioni e regolamentazione alle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia. L'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo sono determinati dal proprietario/gestore dell'impianto.

5. Ogni trasformazione nelle suddette zone che possa avere reciproca interferenza con gli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario/gestore dell'impianto se ed in quanto consentite.

6. Per Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni si intendono quelle competenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o l'esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree ai sensi delle vigenti norme.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04