Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 44- Disposizioni generali

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia;
  • Piani Attuativi;
  • interventi diretti convenzionati, previa redazione di progetti unitari e stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • interventi diretti.

Art. 45- Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio e sono obbligatori dove prescritti dalle presenti Norme.

2. I Piani Attuativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono estesi obbligatoriamente all'intero perimetro individuato sulle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

In sede di elaborazione del progetto del Piano Attuativo qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi l'approvazione del Piano Attuativo comporta la corrispondente rettifica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.

3. I Piani Attuativi sono consentiti esclusivamente se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità dell'energia ed adeguate condizioni di mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi, della adduzione dell'energia elettrica e del gas.

4. I Piani Attuativi devono individuare, per le trasformazioni attese, l'ambito territoriale e ambientale interessato dagli effetti, descrivendone lo stato di fatto ed evidenziando i livelli di vulnerabilità e le condizioni di riproducibilità delle risorse presenti, al fine di fornire elementi utili all'attività di monitoraggio e valutazione del Regolamento Urbanistico.

5. Per la verifica degli standard urbanistici minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti oggetto di Piano Attuativo - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica - valgono i seguenti parametri:

  • insediamenti prevalentemente residenziali

minimo 30 mq. ogni 37 mq. di SUL, dei quali 7,5 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale

minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SUL, dei quali 40 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi

minimo 20 mq. ogni 100 mq. di ST, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici.

Per le Aree di Trasformazione di cui al Titolo XI delle presenti Norme, il rispetto delle prescrizioni contenute nella specifica disciplina, individuate in riferimento a tali parametri, non richiede ulteriori verifiche degli standard urbanistici.

6. Le convenzioni per i Piani Attuativi di iniziativa privata dovranno fare riferimento allo schema allegato alle presenti Norme, che presenta carattere d'indirizzo normativo. Eventuali modifiche a tale schema conseguenti a nuove disposizioni normative sovraordinate non comportano variante al presente Regolamento.

Art. 46- Intervento diretto convenzionato

1. L'intervento diretto convenzionato costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente, che subordinano il rilascio alla stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo ed alla redazione di un progetto unitario esteso all'intera area. In sede di elaborazione del progetto unitario qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Regolamento Urbanistico.

L'atto unilaterale d'obbligo potrà riguardare:

  • la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione;
  • la cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
  • l'esecuzione di opere di interesse pubblico;
  • la monetizzazione delle aree a standard richieste.

2. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento diretto convenzionato dove previsto dalle presenti Norme, in particolare nelle Aree di Completamento e di Riqualificazione, o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Gli interventi sono consentiti solo se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità dell'energia ed adeguate condizioni di mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi, della adduzione dell'energia elettrica e del gas.

4. Per la verifica degli standard urbanistici minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti oggetto di intervento diretto convenzionato - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di sostituzione edilizia - valgono i seguenti parametri:

  • insediamenti prevalentemente residenziali

minimo 30 mq. ogni 37 mq. di SUL, dei quali almeno 7,5 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale

minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SUL, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi

minimo 20 mq. ogni 100 mq. di ST, dei quali almeno 10 mq. per parcheggi pubblici.

Per le Aree di Completamento e per le Aree di Riqualificazione di cui al Titolo X delle presenti Norme sono definite le tipologie di standard urbanistici da realizzare ed in particolare i casi nei quali è prevista la destinazione totale delle aree a parcheggio pubblico nonché gli eventuali casi nei quali è prevista la monetizzazione delle aree a standard richieste, fermo restando il rispetto dei parametri quantitativi sopra esposti, ed i casi per i quali è richiesta la realizzazione di opere ed attrezzature diverse da giardini e parcheggi pubblici, in sostituzione e/o in aggiunta rispetto alle aree a standard sopra richiamate.

5. Gli atti unilaterali d'obbligo per gli interventi diretti convenzionati dovranno fare riferimento allo schema allegato alle presenti Norme, che ha carattere d'indirizzo normativo. Eventuali modifiche a tale schema conseguenti a nuove disposizioni normative sovraordinate non comportano variante al presente Regolamento.

Art. 47- Aree per standard urbanistici

1. Fatto salvo quanto prescritto ai precedenti articoli, le dotazioni minime di aree per standard urbanistici richieste negli interventi che comportano incremento del carico urbanistico, così come definiti al comma 8 dell'art. 20 delle presenti Norme, devono rispettare i seguenti parametri:

  • 20 mq. ogni 37 mq. di SUL nel caso di destinazione residenziale;
  • 15 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • 80 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di destinazione commerciale, turistico-ricettiva o direzionale nelle zone D;
  • 40 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di destinazione commerciale, turistico-ricettiva o direzionale nelle zone A e B;
  • 30 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività di servizio.

2. Le dotazioni saranno calcolate in funzione del solo maggior carico indotto dalle trasformazioni previste, cioè riferite all'aumento di SUL oppure alla SUL per la quale si ha mutamento delle destinazioni d'uso; nel caso di aumento del numero di unità immobiliari il calcolo sarà riferito ad una SUL convenzionale pari al 50% della SUL complessiva oggetto di intervento.

Nel caso la SUL di riferimento sia inferiore a 100 mq. le dotazioni non sono richieste.

Nel caso la SUL di riferimento sia uguale o superiore a 100 mq. ed inferiore a 500 mq. le dotazioni sono ridotte al 50%.

Le dotazioni non sono richieste nel caso di interventi nel territorio rurale.

Le dotazioni non sono altresì richieste nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo.

3. Le aree a standard come sopra determinate possono essere monetizzate fino ad un massimo di 100 mq.

Oltre tale limite le aree a standard dovranno essere realizzate nell'ambito dell'area d'intervento o esternamente ad essa, purché nell'ambito della Unità Territoriale Organica Elementare di appartenenza, con scomputo del loro costo di costruzione dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata.

Le dotazioni di aree per standard urbanistici potranno essere completamente monetizzate, previa Delibera Consiliare, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area. Tale corrispettivo è stabilito sulla base di apposita determinazione dell'Ufficio competente in materia di espropri e si aggiunge al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

4. Le aree a standard dovranno essere progettate e realizzate in modo da risultare effettivamente accessibili e fruibili; non potranno pertanto essere computate per la verifica delle dotazioni aree di piccola dimensione, molto frammentate o di forma fortemente irregolare né aree in forte declivio o non direttamente accessibili da altri spazi pubblici.

È ammessa la totale destinazione delle aree a standard a parcheggio di uso pubblico.

5. Il numero di posti auto che deve essere individuato non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste.

Art. 48- Parcheggi privati pertinenziali

1. La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in progetto in caso di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di SUL;
  • mutamento di destinazione d'uso.

2. L'ammissibilità degli interventi è subordinata al soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati pertinenziali.

3. La dotazione minima richiesta è così articolata, in relazione alle destinazioni d'uso di progetto:

  • nel caso di residenza

1 posto auto per ogni alloggio di SUL non superiore a 50 mq.

2 posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 50 mq. ed non superiore a 80 mq.

3 posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 80 mq.;

  • 30 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività commerciali, attività direzionali, attività di servizio, attività agricole ed infrastrutture per la mobilità;
  • 1 posto auto per ogni camera nel caso di attività turistico-ricettive.

Nel caso delle attività commerciali tale dotazione dovrà essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

4. La superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a 12 mq. Nel caso di autorimesse la superficie massima di un posto auto è stabilita in 30 mq.

5. In caso di suddivisione negli edifici residenziali con incremento del numero di unità immobiliari deve essere previsto almeno un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto. È ammessa deroga esclusivamente nel caso di incremento pari ad una sola unità immobiliare nelle zone A.

Art. 49- Parcheggi privati per la sosta di relazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 15/R del 1/4/2009 e s.m.i., la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale per le strutture commerciali di vendita al dettaglio in caso di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie di vendita;
  • mutamento di destinazione d'uso.

2. L'ammissibilità degli interventi è subordinata al soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione.

3. Le dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione devono rispettare i seguenti parametri:

  • 1 mq. ogni 1 mq. di Superficie di vendita nel caso di esercizi di vicinato;
  • 1,5 mq. ogni 1 mq. di Superficie di vendita e 1 mq. ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico nel caso di medie strutture di vendita.

Per gli esercizi di vicinato, nel caso la Superficie di vendita sia inferiore a 50 mq. nelle zone A, le dotazioni non sono richieste.

4. Il numero di posti auto che deve essere individuato non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste.

5. I parcheggi saranno realizzati senza scomputo dagli oneri e a cura del richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico, durante l'orario di apertura delle strutture commerciali, previa formulazione di apposito atto unilaterale d'obbligo, allegato al titolo abilitativo delle trasformazioni edilizie.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07