Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20- Disposizioni generali

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico la disciplina di cui agli artt. 78, 79 e 80 della L.R. 1/2005 è integrata con le disposizioni di cui al presente Titolo, articolato in Capi secondo raggruppamenti che evidenziano la caratterizzazione prevalente delle categorie di intervento.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti appartenenti alle aree urbane le Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione riportano gli interventi ammessi attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), con riferimento allo specifico ambito di appartenenza ed all'eventuale pregio o valore storico-documentale.

Gli interventi di completamento e riqualificazione e quelli di trasformazione sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta rispettivamente al Capo I del Titolo X e nella Parte III delle presenti Norme.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività di servizio di proprietà pubblica, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad un intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, ivi compresa la realizzazione di manufatti ad un solo livello, costruiti in legno o altro materiale leggero (ad esempio gazebo con copertura impermeabile, tettoie), qualificabili come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che dovranno rispettare una distanza minima di 1,50 ml. dai confini, fatta salva la possibilità di posizionamento sul confine, in aderenza a pareti non finestrate o previo assenso della proprietà finitima.

Per tutti gli interventi su edifici di proprietà pubblica è prescritta la certificazione energetica CasaClima classe A.

3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti appartenenti al territorio rurale le Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione riportano attraverso perimetrazione e sigla (di colore viola) il riferimento alla specifica scheda, contenuta al Capo II del Titolo X, nella quale sono individuati gli interventi ammessi, in particolare per quanto attiene al pregio oppure al valore storico-documentale.

Qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad un intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi definiti al Capo II del Titolo IX e riferiti al patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, secondo la destinazione d'uso esistente.

4. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria e, con le precisazioni e limitazioni definite ai successivi articoli, gli interventi di demolizione e di superamento delle barriere architettoniche.

5. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 26 sono sempre ammessi, salvo specifiche disposizioni più restrittive stabilite dalle presenti Norme; nel caso di edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo tali interventi saranno consentiti qualora sia garantita la tutela degli elementi di pregio e degli elementi caratterizzanti, evitando in particolare l'impiego di materiali e tecniche non coerenti al contesto.

La realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati è consentita nel rispetto delle disposizioni riportate al comma 3 dell'art. 27 e delle eventuali ulteriori specifiche e limitazioni definite in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali.

L'ammissibilità degli altri interventi riguardanti pertinenze ed installazioni ed impianti temporanei o stabili è disciplinata nella Parte II, in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali, ed al Titolo VII, in riferimento all'integrità delle risorse ed alla difesa dal rischio.

Gli interventi pertinenziali di cui all'art. 27 delle presenti norme sono comunque esclusi nel caso di edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo.

6. La compatibilità tra gli interventi nel gruppo del risanamento e ristrutturazione è così stabilita:

  • il restauro e risanamento conservativo, così come la ricostruzione di edifici diruti, non è compatibile con altri interventi;
  • la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a è compatibile con il restauro e risanamento conservativo;
  • la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • la ristrutturazione edilizia di tipo c è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a oppure b (ri-a, ri-b);
  • la ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con ogni tipo di ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto precisato al comma 1 dell'art. 40 delle presenti norme;
  • la sostituzione edilizia è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con ogni tipo di ristrutturazione edilizia, anche con addizione volumetrica.

7. Gli interventi di suddivisione negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con SUL inferiore a 70 mq. nelle aree urbane e 80 mq. nel territorio rurale. Quando la SUL dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore rispettivamente a 140 mq. o 160 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo per tutte le unità frazionate, è ammessa l'individuazione di una sola unità immobiliare di superficie inferiore al minimo.

8. Gli interventi comportano incremento di carico urbanistico nei seguenti casi:

  • quando determinano aumento di SUL;
  • quando determinano aumento del numero di unità immobiliari;
  • quando si ha mutamento delle destinazioni d'uso dove le dotazioni minime di standard urbanistici richieste per la destinazione finale siano superiori a quelle per la destinazione in atto e sempre dove la destinazione finale sia residenziale.

Art. 21- Definizioni

1. Elementi costitutivi degli edifici

  • a) Sono elementi strutturali:
    • - le strutture di fondazione;
    • le strutture verticali continue e puntiformi;
    • le strutture orizzontali piane quali solai, terrazzi e balconi;
    • le strutture voltate;
    • le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • i porticati e le logge;
    • gli elementi di presidio statico, catene, speroni, ecc.
  • b) Sono elementi complementari interni:
    • - le pareti non portanti;
    • le controsoffittature piane e voltate;
    • i soppalchi.
  • c) Sono elementi complementari esterni e di finitura:
    • - le superfici parietali esterne quali intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, ecc.;
    • le aperture (finestre, porte, ecc.), gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • le ringhiere e le inferriate;
    • i lucernari;
    • gli elementi non strutturali della copertura;
    • le pensiline.
  • d) Sono elementi tecnici:
    • - gli impianti tecnologici;
    • i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, ecc.).

    2. Principali opere che riguardano gli interventi sugli edifici esistenti

    • a) Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
    • b) Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
    • c) Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi.
    • d) Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
    • e) Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
    • f) Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
    • g) Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Capo I- Manutenzioni ed integrazioni

Art. 22- Manutenzione ordinaria

1. Sono gli interventi di riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; essi possono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere evitate le seguenti operazioni:

  • rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate con l'impiego di materiali, sezioni, e/o scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  • rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.

Art. 23- Manutenzione straordinaria

1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

2. Tali interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso né la suddivisione di unità immobiliari e non devono alterare i caratteri architettonici degli edifici.

Art. 24- Demolizione

1. Sono gli interventi di demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione o alla nuova edificazione.

2. Tali interventi non sono ammessi nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Art. 25- Superamento delle barriere architettoniche

1. Sono gli interventi strettamente necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche comportanti l'aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, purché sia dimostrata l'inadeguatezza di soluzioni distributive interne.

2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) sono comunque da privilegiare soluzioni che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, fatta salva l'impossibilità tecnica.

Capo II- Pertinenze

Art. 26- Sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali

1. Sono opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini completamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili.

2. Esse comprendono la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Con tale intervento sono realizzati attrezzature sportive ad uso privato, parcheggi pertinenziali all'aperto con eventuale struttura di ombreggiamento permeabile, strutture di recinzione, pergolati e gazebo con copertura permeabile di modesta dimensione cioè occupanti una superficie di norma non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale al quale la pertinenza è riferita.

Sono inoltre compresi gli elementi a supporto delle aree pertinenziali che non sono in alcun modo praticabili quali ad esempio forni e barbecue prefabbricati, nonché ricoveri per animali domestici, purché di piccola dimensione.

3. Nel caso di aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, con ciò si intende anche la realizzazione di manufatti di servizio ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 2,20 ml.) e di Superficie Coperta non superiore a 8 mq., privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas), realizzati in legno o altro materiale leggero, diverso dalla muratura, comunque non predisposti all'utilizzo abitativo (ad esempio casette in legno prefabbricate, gazebo con copertura impermeabile, tettoie), semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.

Nelle aree di pertinenza comuni a più unità immobiliari la realizzazione, anche con interventi successivi, dovrà essere coordinata ed adottare caratteristiche unitarie.

4. Nel caso di aree di pertinenza di edifici a destinazione non residenziale all'interno dei centri abitati, ciò comprende anche la realizzazione di manufatti di servizio ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 3,50 ml.) per una Superficie Coperta non superiore a 20 mq., privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas), realizzati in legno o altro materiale leggero diverso dalla muratura, comunque non predisposti all'utilizzo principale - produttivo, direzionale, commerciale, ricettivo - (ad esempio gazebo con copertura impermeabile, tettoie fisse o retrattili), semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.

5. Non essendo qualificabili come fabbricati o edifici, i manufatti di cui ai comma 3 e 4 dovranno rispettare una distanza minima di 1,50 ml. dai confini, fatta salva la possibilità di posizionamento sul confine, in aderenza a pareti non finestrate o previo assenso della proprietà finitima.

6. Tali manufatti non sono suscettibili di utilizzo disgiunto dall'unità immobiliare o dalle unità immobiliari cui la pertinenza è riferita; essi non potranno in ogni caso essere successivamente trasformati impiegando materiali diversi da quelli prescritti. Essi non possono comportare incremento di carico urbanistico.

7. La realizzazione dei manufatti di servizio è comunque subordinata alla dimostrazione dell'assenza o alla presenza in quantità minore di quella prevista di manufatti ad essi equiparabili nell'area di pertinenza degli edifici.

8. Tali opere dovranno essere attuate nel rispetto delle norme di limitazione del rimodellamento del suolo (Capo IV del Titolo VII), evitando scavi e riporti che alterino significativamente la morfologia dei luoghi esistente.

Art. 27- Altri interventi pertinenziali

1. Sono gli interventi che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento e nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del Volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.

I volumi realizzati non possono essere collocati in adiacenza all'unità immobiliare principale, devono avere accesso autonomo e non comunicare direttamente con l'unità immobiliare principale.

2. Tali manufatti sono destinati ad usi accessori e non sono suscettibili di utilizzo disgiunto dall'unità immobiliare principale; non possono pertanto comportare incremento di carico urbanistico.

3. La realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati - anche fuori terra o seminterrate - si intende ammessa nei limiti delle dotazioni minime richieste dalle norme per i parcheggi pertinenziali e nel rispetto delle caratteristiche stabilite all'art. 10 in riferimento alle autorimesse private escluse dal computo della SUL.

La realizzazione dovrà privilegiare soluzioni che assicurino un corretto inserimento nel contesto, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di eventuali rampe di accesso; fermo restando quanto eventualmente disciplinato in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali, pertanto:

  • localizzazioni interrate o seminterrate dovranno essere previste solo in presenza di terrapieni e dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
  • localizzazioni fuori terra o seminterrate potranno essere previste solo nel rispetto dei parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee), ove esplicitati in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto, oppure, negli altri casi, purché l'intervento non determini il superamento del Rapporto di Copertura massimo di 0,50.

4. La demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti, che possono essere superiori al 20% del volume dell'edificio principale, si intende ammessa senza ulteriore incremento delle quantità esistenti; i manufatti realizzati saranno ad un solo livello e di altezza in gronda non superiore a 2,20 ml.

5. Nel caso di edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, si intende compresa la realizzazione di manufatti accessori (ripostigli, legnaie, forni e barbecue diversi da quelli individuati al comma 2 dell'art. 26) fuori terra o seminterrati ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 2,20 ml. e Superficie Coperta non superiore a 6 mq.) oppure la realizzazione di cantine o altri locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, inclusi i locali a servizio delle attrezzature sportive (ad esempio piscine), entro il limite del 20% del Volume dell'edificio principale e compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

6. La realizzazione dei volumi pertinenziali è comunque subordinata alla dimostrazione dell'assenza o alla presenza in quantità minore di quella prevista di manufatti ad essi equiparabili nell'area di pertinenza degli edifici.

Capo III- Strutture di natura mobile ed installazioni di manufatti temporanei

Art. 28- Strutture di natura mobile

1. L'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base a vigenti disposizioni di legge, non è ammessa sull'intero territorio comunale.

Art. 29- Installazione di manufatti precari e serre temporanee

1. Sono interventi di installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, nonché i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti dal Regolamento di attuazione dell'art. 41, comma 8, della L.R. 1/2005.

2. Tali interventi sono disciplinati al Titolo IX delle presenti Norme.

Capo IV- Installazioni ed impianti stabili

Art. 30- Occupazioni di suolo per esposizione o deposito

1. Sono gli interventi per l'occupazione di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino la trasformazione permanente del suolo stesso.

Art. 31- Realizzazione di depositi e di impianti per attività produttive all'aperto

1. Sono gli interventi di realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comportano l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Art. 32- Realizzazione di infrastrutture e di impianti

1. Sono gli interventi di realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

Art. 33- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune

1. La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune è ammessa sull'intero territorio comunale.

Capo V- Risanamento e ristrutturazione

Art. 34- Restauro e risanamento conservativo (rc)

1. Sono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

2. Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

  • a) elementi strutturali:
    • - negli edifici con struttura portante in muratura gli eventuali nuovi orizzontamenti sono realizzati con struttura in legno o acciaio;
    • la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che possono essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 30% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    • l'eventuale suddivisione delle unità immobiliari non deve comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
    • sono consentiti il consolidamento e la ricostruzione delle parti crollate o demolite, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari; dovranno essere conservati, consolidati o ricostruiti i controsoffitti e le finte volte realizzati con incannicciati;
    • nel caso di rifacimento della copertura è consentito un incremento dell'altezza dei fronti dell'edificio di 0,30 ml. per l'inserimento di cordoli perimetrali, ferma restando la conservazione degli elementi architettonici preesistenti dell'edificio (solai, architravature, cornici, decorazioni) e purché non risulti possibile operare nell'ambito delle altezze esistenti;
  • b) elementi complementari interni:
    • - è consentita la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali;
  • c) elementi complementari esterni e di finitura:
    • - gli interventi possono comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento;
    • sugli elementi complementari esterni sono ammessi inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei, oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto; non sono consentiti elementi "finto rustico" a vista, quali archetti in laterizio o pietra ad opus incertum e non è ammesso portare a vista elementi della tessitura muraria, quali cantonali, stipiti, architravi, archetti in laterizio o paramenti pietra, se non nel caso di ripristino dell'assetto originario; non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce;
    • gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto, escludendo nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti; sono invece consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;
    • non è ammessa la realizzazione di balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo;
    • nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
    • non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ecc.), fatta eccezione per piccoli lucernari piani con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte;
    • nei sistemi di oscuramento deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento;
    • gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse;
  • d) elementi tecnici:
    • - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la Superficie Utile Lorda e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento interno per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture e di impianti di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento o a parete; è consentito un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, contenuto nella misura massima di 0,30 ml., nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi; è altresì ammessa la realizzazione di vespai ed intercapedini aerate con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento;
    • il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici, quali l'impiego di sportelli a scomparsa e di griglie, per ridurre l'impatto degli elementi impiantistici; eventuali condutture, scarichi e canalizzazioni non dovranno alterare l'aspetto esterno dei fabbricati, ma dovranno essere di norma incassati nelle murature e comunque convenientemente occultati;
    • eventuali impianti relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri dovranno essere centralizzati nel numero di un impianto per ogni edificio e inseriti in modo da non interferire con la percezione unitaria dell'edificato; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare vedute panoramiche;
    • pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti;
  • e) spazi aperti:
    • - gli interventi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi ed ambiti.

3. Non sono ammessi incrementi di Superficie Utile Lorda. Non è consentita la chiusura di logge e porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

4. Sui volumi secondari eventualmente presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali sottoposti ad intervento di restauro e risanamento conservativo, se realizzati con materiali ed elementi formali e decorativi che non presentino alcun valore storico-architettonico, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), purché sia comunque assicurato un corretto inserimento nel contesto.

Art. 35- Ricostruzione di edifici diruti

1. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti, sempreché siano comunque leggibili e riscontrabili in loco almeno i 2/3 delle strutture in elevazione, è la fedele riproposizione dei volumi preesistenti, in base alla documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.

2. A tale intervento si applicano pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni definite per il restauro e risanamento conservativo.

3. Nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili o qualora le fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, dovrà essere prodotto adeguato studio sulla tipologia di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo, anche in riferimento a edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.

4. L'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'area di pertinenza dell'edificio o del complesso.

Art. 36- Ristrutturazione edilizia

1. Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2. In considerazione delle opere specificamente ammesse, in funzione delle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, la categoria della ristrutturazione edilizia è articolata in più sottocategorie, come esplicitate negli articoli seguenti.

Art. 37- Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 ed esclude la demolizione con fedele ricostruzione e modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali.

2. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-documentale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi e rispettare le seguenti prescrizioni:

  • non modificare la sagoma del fabbricato, anche nel caso di interventi sugli elementi tecnici; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture;
  • non determinare incrementi di Superficie Utile Lorda, ad eccezione di quanto derivante dall'eventuale realizzazione di soppalchi; la realizzazione di soppalchi, così come di strutture di collegamento verticale interne, è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • non comportare demolizioni, anche se parziali, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitati interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, qualora debitamente documentati e se dimostrata l'impossibilità di eseguire operazioni con moderne tecniche di recupero edilizio;
  • non modificare le caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali di origine storica e le relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; è ammesso un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
  • non alterare in modo sostanziale il funzionamento statico dell'edificio, cioè la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
  • tutelare i prospetti di carattere unitario e compiuto, per i quali sono da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti, anche nel caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010; nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti saranno consentite se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio, attraverso l'utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente, sia esso regolare o irregolare, per consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza, raggiungere i requisiti minimi di abitabilità di locali già adibiti a residenza, rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali

di servizio e/o accessori della residenza;

nel caso di fronti e prospetti privi di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni precedenti, anche in conseguenza di interventi di frazionamento delle originarie unità immobiliari;

sono in ogni caso consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;

non è ammessa la realizzazione di terrazzi a tasca o abbaini; non è inoltre ammessa la realizzazione di balconi;

  • tutelare le caratteristiche degli spazi aperti ed in particolare nelle pavimentazioni di nuova realizzazione impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni che frazionino aree di pertinenza originariamente unitarie.

3. Non è consentita la chiusura di porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. È altresì ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, nel caso di logge. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (

grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

4. Nel caso di complessi edilizi privi di particolare valore storico-documentale o di eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio.

Art. 38- Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 ed esclude la demolizione con fedele ricostruzione e le modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali.

2. Sono ammessi gli incrementi volumetrici realizzati per il miglioramento energetico degli edifici attraverso sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.

3. Sono ammessi incrementi di Superficie Utile Lorda ottenuti senza modifiche della sagoma esistente.

4. Non è consentita la chiusura di porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il

tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

5. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di tettoie, senza incremento di SUL, nei limiti definiti al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme.

Art. 39- Ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 e la demolizione con fedele ricostruzione, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Comprende inoltre incrementi di Superficie Utile Lorda ottenuti senza modifiche della sagoma esistente e la chiusura di porticati o logge, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

3. Sono ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del Volume esistente, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze, e nel rispetto dei limiti sotto definiti.

Esse devono essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione rispetto all'unità immobiliare di riferimento.

Tali addizioni funzionali comprendono:

  • la realizzazione, nell'impossibilità di soluzioni distributive interne e nella misura strettamente necessaria all'uso progettato, di servizi igienici, qualora carenti, e di volumi tecnici, scale o ascensori;
  • la realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nei limiti delle dotazioni minime richieste dalle norme per i parcheggi pertinenziali e nel rispetto delle caratteristiche stabilite all'art. 10 in riferimento alle autorimesse private escluse dal computo della SUL;
  • il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, sempreché l'altezza interna netta media - senza considerare eventuali tramezzature - non sia inferiore a 1,50 ml. e l'altezza di progetto non risulti superiore a quella degli edifici latistanti.

4. Le addizioni funzionali comprendono altresì - sempreché l 'intervento non sia proposto su immobili legittimati a seguito di condono edilizio - il rialzamento di porzioni di edificio con un numero di piani inferiore a quello prevalente, la copertura e chiusura di terrazze o balconi e l'aggiunta di nuovi volumi in continuità con quello principale, fermo restando il limite del 20% del Volume esistente sopra citato e nel rispetto dei parametri definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto oppure secondo la disciplina specifica per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.

5. Le addizioni funzionali si attuano "una tantum", in riferimento alle unità immobiliari degli edifici esistenti, e non possono essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d'uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tali scopi; per le unità immobiliari in riferimento alle quali siano state attuate le addizioni funzionali non sono altresì ammessi la modifica della destinazione d'uso e/o la formazione di nuove unità attraverso successivi interventi.

6. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di tettoie, senza incremento di SUL, nei limiti definiti al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme.

Art. 40- Ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia che comprendono la realizzazione di addizioni volumetriche, diverse dalle addizioni funzionali sopra definite e ad esse non cumulabili.

2. È in tali casi ammessa la ricomposizione volumetrica, cioè la parziale riconfigurazione della sagoma dell'edificio.

3. Tali interventi comprendono in particolare la sopraelevazione di edifici o di parti di essi ad un solo livello.

4. I parametri da rispettare negli interventi di addizione volumetrica sono definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto. Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dovrà essere verificato il rispetto di tutti i parametri individuati; l'intervento non sarà consentito nel caso di superamento di almeno uno dei parametri.

Art. 41- Sostituzione edilizia (so)

1. Sono interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. L'intervento è ammesso solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire oppure dell'unità immobiliare costituente porzione distinta, riconoscibile e strutturalmente autonoma.

3. Qualora si prevedano interventi di sostituzione edilizia che interessano più lotti, essi si attuano esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero) oppure attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione.

4. I parametri da rispettare negli interventi di sostituzione edilizia sono definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e, nel caso delle Aree di riqualificazione, al Titolo X oppure secondo la disciplina specifica per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.

Capo VI- Trasformazione

Art. 42- Ristrutturazione urbanistica

1. Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. I parametri da rispettare negli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dal Regolamento Urbanistico sono definiti al Titolo XI.

Art. 43- Nuova edificazione

1. Sono interventi di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli citati ai precedenti articoli.

2. I parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione sono definiti al Titolo IX e al Titolo X - per la parte relativa alla disciplina della Gestione degli insediamenti esistenti - ed al Titolo XI - per la parte relativa alla disciplina delle Trasformazioni -.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07