Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17- Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.;
  • Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
  • Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

2. Ai fini della verifica dei parametri urbanistici negli interventi edilizi che interessano gli insediamenti esistenti le Zone territoriali omogenee B e D sono articolate in sottozone, come riportato ai successivi articoli.

Art. 18- Sottozone B

1. Ai fini della verifica dei parametri urbanistici in relazione alle specifiche caratteristiche dei differenti contesti e tessuti urbanizzati sono individuate le seguenti sottozone B:

  1. B1 - Altezza massima: 2 piani - Rapporto di Copertura: 0,20
  2. B2 - Altezza massima: 2 piani - Rapporto di Copertura: 0,30
  3. B3 - Altezza massima: 2 piani - Rapporto di Copertura: 0,40
  4. B4 - Altezza massima: 3 piani - Rapporto di Copertura: 0,30.

Art. 19- Sottozone D

1. Ai fini della verifica dei parametri urbanistici in relazione alle specifiche caratteristiche dei differenti contesti e tessuti urbanizzati sono individuate le seguenti sottozone D:

  1. D1 - Altezza massima: 1 piano - Rapporto di Copertura: 0,40
  2. D2 - Altezza massima: 1 piano - Rapporto di Copertura: 0,50.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07