Art. 61- Infrastrutture per la mobilità
1. La destinazione d'uso ad infrastrutture per la mobilità (M) comprende:
- Mc · impianti per la distribuzione dei carburanti;
- Mt · attività di trasporto collettivo.
2. Nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.
Per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa una altezza massima in gronda di 4,50 ml.; l'altezza massima delle pensiline, misurata all'estradosso, non deve superare i 7,00 ml.
Il Rapporto di Copertura dovrà essere inferiore a 0,20 e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.
Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura stabilita per le attività commerciali.