Art. 56- Attività turistico-ricettive
1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:
- Tr · alberghi, residence, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva;
- Tc · campeggi.
2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.