Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 53- Attività industriali ed artigianali

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • Ii · attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi; laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • Ia · impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • Ie · attività estrattive;
  • Is · artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni (ad esempio laboratorio artistico, bottega artigiana, parrucchiere, estetista, panificio, pizza al taglio), con SUL non superiore a 300 mq.; oltre tale limite queste unità immobiliari sono assimilate alla destinazione commerciale per il carico urbanistico che possono indurre sulle infrastrutture della mobilità e le superfici aperte all'uso pubblico sono considerate Superfici di vendita.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07