Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 48- Parcheggi privati pertinenziali

1. La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in progetto in caso di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di SUL;
  • mutamento di destinazione d'uso.

2. L'ammissibilità degli interventi è subordinata al soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati pertinenziali.

3. La dotazione minima richiesta è così articolata, in relazione alle destinazioni d'uso di progetto:

  • nel caso di residenza

1 posto auto per ogni alloggio di SUL non superiore a 50 mq.

2 posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 50 mq. ed non superiore a 80 mq.

3 posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 80 mq.;

  • 30 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività commerciali, attività direzionali, attività di servizio, attività agricole ed infrastrutture per la mobilità;
  • 1 posto auto per ogni camera nel caso di attività turistico-ricettive.

Nel caso delle attività commerciali tale dotazione dovrà essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

4. La superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a 12 mq. Nel caso di autorimesse la superficie massima di un posto auto è stabilita in 30 mq.

5. In caso di suddivisione negli edifici residenziali con incremento del numero di unità immobiliari deve essere previsto almeno un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto. È ammessa deroga esclusivamente nel caso di incremento pari ad una sola unità immobiliare nelle zone A.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07