Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 46- Intervento diretto convenzionato

1. L'intervento diretto convenzionato costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente, che subordinano il rilascio alla stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo ed alla redazione di un progetto unitario esteso all'intera area. In sede di elaborazione del progetto unitario qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Regolamento Urbanistico.

L'atto unilaterale d'obbligo potrà riguardare:

  • la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione;
  • la cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
  • l'esecuzione di opere di interesse pubblico;
  • la monetizzazione delle aree a standard richieste.

2. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento diretto convenzionato dove previsto dalle presenti Norme, in particolare nelle Aree di Completamento e di Riqualificazione, o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Gli interventi sono consentiti solo se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità dell'energia ed adeguate condizioni di mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi, della adduzione dell'energia elettrica e del gas.

4. Per la verifica degli standard urbanistici minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti oggetto di intervento diretto convenzionato - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di sostituzione edilizia - valgono i seguenti parametri:

  • insediamenti prevalentemente residenziali

minimo 30 mq. ogni 37 mq. di SUL, dei quali almeno 7,5 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale

minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SUL, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi

minimo 20 mq. ogni 100 mq. di ST, dei quali almeno 10 mq. per parcheggi pubblici.

Per le Aree di Completamento e per le Aree di Riqualificazione di cui al Titolo X delle presenti Norme sono definite le tipologie di standard urbanistici da realizzare ed in particolare i casi nei quali è prevista la destinazione totale delle aree a parcheggio pubblico nonché gli eventuali casi nei quali è prevista la monetizzazione delle aree a standard richieste, fermo restando il rispetto dei parametri quantitativi sopra esposti, ed i casi per i quali è richiesta la realizzazione di opere ed attrezzature diverse da giardini e parcheggi pubblici, in sostituzione e/o in aggiunta rispetto alle aree a standard sopra richiamate.

5. Gli atti unilaterali d'obbligo per gli interventi diretti convenzionati dovranno fare riferimento allo schema allegato alle presenti Norme, che ha carattere d'indirizzo normativo. Eventuali modifiche a tale schema conseguenti a nuove disposizioni normative sovraordinate non comportano variante al presente Regolamento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07