Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26- Sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali

1. Sono opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini completamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili.

2. Esse comprendono la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Con tale intervento sono realizzati attrezzature sportive ad uso privato, parcheggi pertinenziali all'aperto con eventuale struttura di ombreggiamento permeabile, strutture di recinzione, pergolati e gazebo con copertura permeabile di modesta dimensione cioè occupanti una superficie di norma non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale al quale la pertinenza è riferita.

Sono inoltre compresi gli elementi a supporto delle aree pertinenziali che non sono in alcun modo praticabili quali ad esempio forni e barbecue prefabbricati, nonché ricoveri per animali domestici, purché di piccola dimensione.

3. Nel caso di aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, con ciò si intende anche la realizzazione di manufatti di servizio ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 2,20 ml.) e di Superficie Coperta non superiore a 8 mq., privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas), realizzati in legno o altro materiale leggero, diverso dalla muratura, comunque non predisposti all'utilizzo abitativo (ad esempio casette in legno prefabbricate, gazebo con copertura impermeabile, tettoie), semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.

Nelle aree di pertinenza comuni a più unità immobiliari la realizzazione, anche con interventi successivi, dovrà essere coordinata ed adottare caratteristiche unitarie.

4. Nel caso di aree di pertinenza di edifici a destinazione non residenziale all'interno dei centri abitati, ciò comprende anche la realizzazione di manufatti di servizio ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 3,50 ml.) per una Superficie Coperta non superiore a 20 mq., privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas), realizzati in legno o altro materiale leggero diverso dalla muratura, comunque non predisposti all'utilizzo principale - produttivo, direzionale, commerciale, ricettivo - (ad esempio gazebo con copertura impermeabile, tettoie fisse o retrattili), semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.

5. Non essendo qualificabili come fabbricati o edifici, i manufatti di cui ai comma 3 e 4 dovranno rispettare una distanza minima di 1,50 ml. dai confini, fatta salva la possibilità di posizionamento sul confine, in aderenza a pareti non finestrate o previo assenso della proprietà finitima.

6. Tali manufatti non sono suscettibili di utilizzo disgiunto dall'unità immobiliare o dalle unità immobiliari cui la pertinenza è riferita; essi non potranno in ogni caso essere successivamente trasformati impiegando materiali diversi da quelli prescritti. Essi non possono comportare incremento di carico urbanistico.

7. La realizzazione dei manufatti di servizio è comunque subordinata alla dimostrazione dell'assenza o alla presenza in quantità minore di quella prevista di manufatti ad essi equiparabili nell'area di pertinenza degli edifici.

8. Tali opere dovranno essere attuate nel rispetto delle norme di limitazione del rimodellamento del suolo (Capo IV del Titolo VII), evitando scavi e riporti che alterino significativamente la morfologia dei luoghi esistente.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07