Art. 23- Manutenzione straordinaria
1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
2. Tali interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso né la suddivisione di unità immobiliari e non devono alterare i caratteri architettonici degli edifici.