Art. 22- Manutenzione ordinaria
1. Sono gli interventi di riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; essi possono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.
2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere evitate le seguenti operazioni:
- rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
- riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate con l'impiego di materiali, sezioni, e/o scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
- smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
- rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.