Art. 21- Definizioni
1. Elementi costitutivi degli edifici
- a) Sono elementi strutturali:
- - le strutture di fondazione;
- le strutture verticali continue e puntiformi;
- le strutture orizzontali piane quali solai, terrazzi e balconi;
- le strutture voltate;
- le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
- le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
- i porticati e le logge;
- gli elementi di presidio statico, catene, speroni, ecc.
- b) Sono elementi complementari interni:
- - le pareti non portanti;
- le controsoffittature piane e voltate;
- i soppalchi.
- c) Sono elementi complementari esterni e di finitura:
- - le superfici parietali esterne quali intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
- gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, ecc.;
- le aperture (finestre, porte, ecc.), gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
- le ringhiere e le inferriate;
- i lucernari;
- gli elementi non strutturali della copertura;
- le pensiline.
- d) Sono elementi tecnici:
- - gli impianti tecnologici;
- i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, ecc.).
2. Principali opere che riguardano gli interventi sugli edifici esistenti
- a) Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
- b) Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
- c) Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi.
- d) Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
- e) Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
- f) Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
- g) Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.