Art. 15- Sagoma dell'edificio
1. Ai fini delle presenti Norme, la sagoma dell'edificio è rappresentata dalla figura solida di inviluppo, escluse eventuali porzioni interrate, delimitata da:
- i piani orizzontali, inclinati o comunque configurati dell'estradosso della copertura
- i piani verticali corrispondenti alle pareti esterne delle murature perimetrali
- i piani orizzontali o inclinati corrispondenti alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.
2. Non concorrono alla determinazione della sagoma:
- le porzioni completamente interrate della costruzione (relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio non rilevano eventuali scale esterne o rampe di accesso ai locali interrati)
- le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati, se scoperte
- i balconi, le pensiline e altre analoghe strutture a sbalzo - nei limiti di esclusione dal computo della SUL come definiti all'art. 10 delle presenti norme -, gli sporti di gronda e gli aggetti ornamentali in genere
- le scale di sicurezza
- i volumi tecnici se posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo qualora non totalmente integrati con il Volume
- le terrazze a tasca.
3. Ai fini di incentivare l'edilizia sostenibile ed in particolare le prestazioni energetiche degli edifici, non rilevano altresì ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio:
- lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente 0,30 ml.
- i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti
- il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.
4. Non costituiscono variazione di sagoma le modifiche che rientrano nelle tolleranze di costruzione.