Art. 146- Nuove costruzioni rurali - articolazione delle zone E
1. Le sottozone E1 corrispondono alle aree di maggiore tutela, per le quali sono da prevedere interventi di conservazione; comprendono il reticolo idrografico, le aree di elevato pregio naturalistico e le aree di interesse archeologico.
Nelle sottozone E1:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi agricoli, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni né l'installazione di manufatti precari.
2. Le sottozone E2 corrispondono ad aree di tutela che comprendono le aree di rilevante valore naturalistico ed interesse ambientale e le aree di pertinenza fluviale e per gli interventi di riduzione del rischio idraulico.
Nelle sottozone E2:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi agricoli, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni;
- è consentita, purché autorizzata dagli Enti competenti in particolare per quanto riguarda le aree di pertinenza fluviale e per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005; nelle sottozone E2a, poste in ambito altocollinare e montano, è comunque esclusa l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.
3. Le sottozone E3 corrispondono ad aree di tutela costituite dai geotopi di valore monumentale.
Nelle sottozone E3:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni né l'installazione di manufatti precari;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, purché in contiguità con i complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti e sempreché l'intervento non interessi aree in alcun modo riconducibili alle balze che contraddistinguono l'ANPIL; le aree oggetto di intervento dovranno essere caratterizzate da terreni pianeggianti o leggermente acclivi, poste a distanza di sicurezza dal ciglio e dal piede dei versanti scoscesi ed esterne a gole o altre zone non vocate;
la realizzazione dei nuovi annessi agricoli è subordinata all'approvazione di piano attuativo contenente la relazione di incidenza;
- non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).
4. Le sottozone E4 corrispondono ad aree di tutela, caratterizzate dalle sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti, ed appartenenti in particolare alla fascia di transizione altocollinare.
Nelle sottozone E4, comprese le sottozone E4a:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
- non è ammessa l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.
Nelle sottozone E4, escluse le sottozone E4a:
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione, qualora l'intervento sia compatibile con la conservazione integrale delle sistemazioni agrarie - terrazzamenti, ciglionamenti, viabilità - oppure qualora si tratti di aree degradate e l'intervento sia contestualmente finalizzato al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione oppure ancora qualora sia documentata in modo inequivocabile, sulla base di studi e rilievi di dettaglio, la totale assenza di sistemazioni agrarie da tutelare, tenendo altresì conto del contesto di appartenenza e delle caratteristiche delle aree circostanti;
la realizzazione non dovrà alterare in alcun modo la conformazione dei terreni esistente e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: copertura a capanna, muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale, profondità massima pari a quella dell'eventuale terrazzamento, parete tergale coincidente con il muro a retta a monte, fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzamenti poco profondi, limitate aperture finestrate nel fronte a valle;
la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), alle condizioni sopra esposte e purché nel rispetto delle caratteristiche sopra definite ed esclusivamente con funzione di ricovero attrezzi è ammessa limitatamente ad aziende con superfici superiori a 1,5 ettari.
Nelle sottozone E4a la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel rispetto di quanto sopra esposto per le sottozone E4, è consentita comunque solo nel caso in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria e in tale caso dovranno essere svolte le procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P. di Arezzo per la verifica di compatibilità paesistica ed architettonica: il progetto dovrà basarsi su analisi storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite simulazioni prospettiche le possibili
alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.
Nelle sottozone E4a inoltre non è consentita la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).
5. Le sottozone E5 corrispondono ad aree di tutela paesistica: le sottozone E5a sono aree di pertinenza paesistica di ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio; le sottozone E5b sono aree di pertinenza paesistica di nuclei ed aggregati ed altri insediamenti di antico impianto.
Sono comprese inoltre nelle sottozone E5 le aree soggette a salvaguardia in quanto interessate dal corridoio infrastrutturale per la realizzazione della viabilità di collegamento tra il capoluogo e Faella (dal Palagio a Casariccio). In tali aree, individuate come sottozone E5c, sono inibiti interventi che possano pregiudicare l'attuazione del progetto della nuova viabilità; sono comunque ammessi interventi di iniziativa pubblica per la realizzazione di percorsi pedonali o ciclopedonali: un possibile tracciato è indicativamente riportato nella tavola Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione in scala 1:5.000.
Nelle sottozone E5, comprese le sottozone E5a, E5b ed E5c:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
- è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.
Nelle sottozone E5a:
- è consentita, nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria, la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti; in tale caso dovranno essere svolte le procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P. di Arezzo per la verifica di compatibilità paesistica ed architettonica: il progetto dovrà basarsi su analisi storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite
simulazioni prospettiche le possibili alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza;
- non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).
Nelle sottozone E5b:
- è consentita, nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria, la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).
Nelle sottozone E5c:
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione e purché in contiguità con i complessi rurali esistenti;
- la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è consentita esclusivamente in contiguità con i complessi rurali esistenti.
6. Le sottozone E6 corrispondono ad aree di fondovalle.
Nelle sottozone E6:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché in contiguità dei complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
- è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005, con esclusione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.
7. Le sottozone E7 corrispondono ad aree appartenenti alla fascia di transizione dell'altopiano.
Nelle sottozone E7:
- non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
- è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.
8. Le sottozone E8 corrispondono ad aree di fondovalle e della bassa collina.
Nelle sottozone E8:
- è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) ), purché in contiguità dei complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti;
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
- è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.
9. Nel caso in cui l'intervento comprenda aree appartenenti a più zone E, tutte potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime. Nel caso di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni dovrà in ogni caso essere verificato che la superficie prevalente dell'area ricada in zone nelle quali è ammessa la realizzazione dei manufatti.