Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 143- Nuovi annessi agricoli (comma 4 e 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

2. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

3. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate; è ammessa la realizzazione di un livello interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché i fondi abbiano superficie pari almeno alla metà dei minimi fondiari, nel caso di imprenditori agricoli che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività (la prevalenza si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile):

  • allevamento intensivo di bestiame
  • trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento
  • allevamento di fauna selvatica
  • cinotecnica
  • acquacoltura
  • allevamenti zootecnici minori.

L'impresa dovrà risultare in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); l'azienda inoltre non dovrà avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

La dimensione massima consentita per gli annessi è proporzionale all'estensione fondiaria; per la trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento tale dimensione non potrà comunque essere superiore a 40 mq. di SUL.

Per gli annessi agricoli aventi consistenza complessiva superiore a 200 mq. di SUL la realizzazione è subordinata a piano attuativo.

5. In assenza di P.A.P.M.A.A., la realizzazione di annessi agricoli (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • dimostrazione della necessità della realizzazione del nuovo annesso per la conduzione agronomica attraverso la redazione di un'apposita relazione agronomica redatta da professionista abilitato;
  • sottoscrizione di atto d'obbligo per una durata non inferiore a dieci anni dove l'avente titolo si impegni a mantenere la destinazione d'uso agricola, impegnandosi altresì alla demolizione a propria cura e spese qualora i fabbricati non risultassero più necessari alla conduzione agricola del fondo una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo e perdita dei requisiti di superficie fondiaria minima o alla scadenza dell'atto d'obbligo qualora esso non venga rinnovato;
  • studio dei caratteri paesaggistici dell'area dell'intervento e del contesto, con particolare riferimento alla appartenenza a percorsi panoramici ed alla visibilità; l'inserimento dovrà essere analizzato anche con simulazione dettagliata dello stato dei luoghi resa mediante fotomodellazione, comprendente un adeguato intorno dell'area dell'intervento.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07