Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 142- Nuove abitazioni rurali

1. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 160 mq. di SUL, per una superficie utile dei vani abitabili - così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 - comunque non superiore a 120 mq.; la dimensione minima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 80 mq.; da tali quantità massima e minima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani fuori terra.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta, in coerenza con le caratteristiche tradizionali degli edifici rurali del contesto; non sono ammessi balconi e portici esterni al volume principale dell'edificio.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07