Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 130- Fascia di transizione altocollinare (V4)

1. È un ambito articolato e composito che denota un elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici da salvaguardare e valorizzare; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) ed ambiti antropizzati; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole, soprattutto oliveti, consolidate nell'uso e nei caratteri.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate, con eliminazione delle forme invasive del bosco ove si riscontri un valore paesaggistico o ambientale prevalente rispetto al valore di area forestale, e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con l'impegno a mantenere, negli ordinamenti colturali aziendali, la prevalenza dell'olivo.

In caso di cambio di destinazione d'uso nelle sistemazioni esterne la prevalenza dell'olivo dovrà essere comunque obbligatoriamente mantenuta, limitando ai casi non evitabili l'estirpazione delle piante.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, tutelando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta, che connota il sottosistema.

Terrazzamenti e ciglionamenti dovranno essere conservati o ricostruiti, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale.

4. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07