Art. 100- Tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)
1. Sono le parti dei centri abitati costruite in prevalenza prima degli anni '90, formate da tessuti di lotti di dimensione modesta, con villini, piccole palazzine e qualche condominio.
Questi tessuti sono oggi carenti per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali (ad esempio i parcheggi) ed i fabbricati necessitano in genere di adeguamento, soprattutto nel caso delle costruzioni realizzate negli anni '60 e '70.
2. Sono usi caratterizzanti:
- residenza.
Sono usi ammessi:
- attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
- attività di servizio
- attività direzionali.
Sono usi comunque esclusi:
- attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
- attività commerciali all'ingrosso e depositi
- attività commerciali
- attività turistico-ricettive
- attività agricole
- infrastrutture per la mobilità.
3. Sono interventi caratterizzanti:
- ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.
Sono interventi ammessi:
- sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, nei limiti della SUL esistente e del numero di piani massimo definito al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato presente nel contesto; in tali aree sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato presente nel contesto;
nel caso di insediamenti incongrui rispetto al tessuto esistente, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, l'intervento di sostituzione edilizia dovrà fare riferimento alla disciplina specifica riportata al Titolo X;
- nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.
Sono interventi esclusi:
- ristrutturazione urbanistica.
4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.
5. Sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.
Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.
6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.
7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.