Art. 97- Generalità
1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.
2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.
3. Il sistema della residenza è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:
- centri principali (R1), composto da
nuclei di matrice antica (R1.1)
tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)
tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)
insediamenti eterogenei (R1.4)
aree residenziali miste (R1.5)
- nuclei minori (R2), composto da
nuclei minori dell'alta collina (R2.1)
nuclei minori del fondovalle (R2.2).