Art. 84- Acquiferi vulnerabili
1. Nelle aree di fondovalle, caratterizzate da terreni a permeabilità alta con conseguente presenza di acquiferi vulnerabili poco profondi e non adeguatamente protetti (individuate nella tavola 6.0.i Carta delle isofreatiche del Piano Strutturale), dovranno essere limitate le attività potenzialmente inquinanti delle acque di sottosuolo quali ad esempio:
- dispersione di fanghi e acque reflue in sistemi aperti;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- aree cimiteriali;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose;
- pozzi perdenti.
2. La realizzazione di opere connesse a tali attività è subordinata alla predisposizione di adeguati accorgimenti atti a garantire la non contaminazione della falda.
3. Non sono in ogni caso ammessi in tali aree:
- l'apertura di cave;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.