Norme del Regolamento Edilizio

Art. 67 Perforazione o sistemazione di pozzi

1. Nel caso in cui l'acqua attinta dal pozzo sia destinata ad uso potabile, l'opera di captazione e le caratteristiche chimico-batteriologiche dell'acqua dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Se la profondità del pozzo è maggiore di 30 ml. dovrà essere cura del richiedente inviare comunicazione e documentazione tecnica anche al Servizio Geologico di Stato ai sensi dell'art. 1 della L. 464/1984.

3. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la perforazione o sistemazione di pozzi dovranno essere allegati, oltre al parere dell'ARPAT nel caso di motivate esigenze dell'Ente:

  • a) cartografia in scala 1:25.000 o 1:10.000;
  • b) planimetria catastale in scala 1:2.000 ed estratto del Regolamento Urbanistico con riportata la particella interessata;
  • c) relazione geologica con elaborati in scala 1:5.000 o 1:2.000 per un contorno significativo;
  • d) progetto dell'opera di captazione in cui sono specificati i metri cubi giornalieri di acqua emunti, la destinazione ad uso irriguo o potabile dell'acqua emunta;
  • e) carta dei vincoli.
Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37