Art. 57 Caratteristiche delle cucine delle abitazioni
1. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non dovrà avere superficie inferiore a 9 mq. ed essere dotata di propria finestra.
2. Quando la cucina non raggiunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, essa dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a 4 mq. e la zona cottura deve essere dotata di impianto di aspirazione forzata.
In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aeroilluminanti prescritti dal presente Regolamento in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.
3. Ogni cucina deve essere dotata di acquaio di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura, con acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto, nonché di una canna di aspirazione di almeno 1 dm. quadrato di sezione o di altro sistema di aerazione conforme alle normative vigenti in materia.
4. Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di 1,80 ml. rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.