Art. 40 Intradosso
1. Si definisce intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, il piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a 80 cm.
2. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.