Art. 34 Abbaino
1. Si definisce abbaino il volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.
2. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.
3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.