Norme del Regolamento Edilizio

Art. 34 Abbaino

1. Si definisce abbaino il volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.

2. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.

3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37