Art. 109 Manutenzione e sicurezza degli edifici e prospetti su spazi pubblici
1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, sia nel loro insieme che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza, stabilità e decoro.
Essi dovranno tempestivamente provvedere al normale mantenimento ogni volta che se ne manifesti la necessità.
2. In particolare i proprietari sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti visibili da vie o spazi pubblici, muri di cinta o recinzioni in genere, con particolare riguardo agli intonaci, infissi, tinteggiature e verniciature.
Sono obbligati a togliere tempestivamente qualunque iscrizione o imbrattamento arbitrariamente fatto, anche da terzi.
La tinteggiatura delle facciate e degli infissi devono essere concordate con il Servizio competente.
3. I proprietari hanno l'obbligo altresì di mantenere sia le aree di pertinenza degli edifici esistenti sia quelle destinate all'edificazione sia quelle abbandonate in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.