Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico
Art. 4 Definizione degli interventi
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli interventi sul patrimonio edilizio di interesse storico classificati nelle tavole 5 e 6.1 si attuano con intervento diretto mediante opere di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
Nel caso di edifici storici che hanno subito in tempi recenti ampliamenti, non rientranti nelle superfetazioni incongrue di cui al successivo articolo 18, o trasformazioni radicali, gli interventi riguardanti tali parti possono essere soggetti a categorie di opere diverse da quelle prescritte negli elaborati, che dovranno essere definite secondo la modalità di accertamento indicata nel successivo articolo 5.
Negli edifici non classificati nelle tavole 5 e 6.1 sono ammessi tutti gli interventi, escluso quelli di restauro e risanamento conservativo, ma compresa la demolizione con o senza ricostruzione in conformità alle norme.