Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico
Art. 44 Edifici della residenza
Oggetto
Comprendono gli edifici di interesse storico sorti per finalità residenziali non connesse alla funzione agricola.
Destinazioni d'uso
La sola funzione ammessa è quella residenziale.
Interventi
Gli interventi sono diretti come da categorie omogenee di edifici.