Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico
Art. 22 Modalità di intervento per il patrimonio edilizio di interesse storico
Le metodologie e categorie di intervento ammissibili sul patrimonio edilizio di interesse storico sono definite per categorie omogenee di edifici, tenuto conto dei loro caratteri specifici, del loro stato di conservazione e di leggibilità tipologica in funzione degli obiettivi di cui al primo comma dell'articolo 37 delle norme del piano strutturale.
Negli interventi sono inoltre da rispettare le prescrizioni speciali contenute nelle schede per complesso di case sparse o per isolato e in quelle per singolo edificio, di cui al secondo e quarto comma del precedente articolo 2.
Le categorie omogenee di edifici sono individuate nelle tavole 6.1 e 6.2 e comprendono:
- 1 - edifici vincolati alla L. 1089/39
- 2 - edifici di valore eccezionale equiparati a quelli L. 1089/39
- 3a - edifici di particolare valore tipologico integri o parzialmente alterati
- 3b - edifici di particolare valore tipologico profondamente alterati
- 4a - edifici di valore tipologico integri o parzialmente alterati
- 4b - edifici di valore tipologico profondamente alterati
- 5a - edifici di scarso valore tipologico integri o parzialmente alterati in contesto di pregio ambientale
- 5b - edifici di scarso valore tipologico profondamente alterati in contesto di pregio ambientale
- 5c - edifici di scarso valore tipologico in contesto profondamente alterato
- 6a - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale compatibili con esso
- 6b - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto di pregio ambientale non compatibili con esso
- 6c - edifici sostituiti, recenti o di valore inesistente in contesto profondamente alterato
- 7a - edifici allo stato di rudere con stato di consistenza leggibile in tutto o in parte
- 7b - edifici in fase avanzata di rudere.