Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico
Art. 21 Elementi costruttivi e materiali
Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio di interesse storico dovranno tendere alla tutela e al recupero delle tecniche costruttive e dei materiali proprie della civiltà e della tradizione locale e al loro corretto inserimento delle opere nel contesto urbanistico come definito nell'articolo 3. In particolare dovranno in prima istanza tendere al recupero dei manufatti originali o, quando non recuperabili per eccessivo degrado, al ripristino con stessi materiali e tecnologie o, in alternativa, con le consolidate tecniche del restauro.