Art. 19- Qualità atmosferica
1. Obiettivi:
- - conservare e migliorare la qualità dell'aria;
- - orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
- - ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra).
2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La localizzazione di "industrie a rischio d'incidente rilevante" non dovrà essere ammessa all'interno dei centri abitati.
- b) La localizzazione di "industrie insalubri di 1^ classe" all'interno dei centri abitati potrà essere ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.
- c) La permanenza in genere di attività produttive sarà consentita esclusivamente con l'adozione di interventi di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.
- d) Dovranno essere previste, quali misure di compensazione, aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse.
3. Indirizzi:
Promuovere l'impiego, in ambito civile, industriale e terziario, di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti.
Incentivare l'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni e la contestuale realizzazione di aree da destinare a dotazioni ambientali a titolo compensativo.
Art. 20- Qualità acustica
1. Obiettivi:
- - mantenere e migliorare la qualità acustica del territorio comunale;
- - ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare.
2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) Ogni intervento dovrà raccordarsi al Piano di Classificazione Acustica Comunale, al fine di consentire il rispetto dei limiti acustici definiti per le varie zone.
- b) Il recupero del patrimonio edilizio esistente o la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico, prevedendo le eventuali misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.
3. Indirizzi:
Favorire la diffusione di tecniche costruttive e materiali in grado di assicurare migliori prestazioni nel rispetto dei requisiti acustici.
Art. 21- Qualità elettromagnetica
1. Obiettivi:
- - riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico.
2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) Dovrà essere prevista la preventiva valutazione della compatibilità elettromagnetica per le trasformazioni che comportino la realizzazione di edifici o strutture, destinate a permanenze umane prolungate, all'interno delle "zone di attenzione" degli impianti di radiocomunicazione e delle linee elettriche esistenti.
- b) Dovranno essere individuate le aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti di radiocomunicazione in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.
3. Indirizzi:
Attivare il monitoraggio dei campi elettromagnetici indotti dalle infrastrutture (elettrodotti e stazioni radio base), al fine di acquisire un livello di conoscenza dettagliato circa il grado di attuale esposizione della popolazione.