Art. 87- Norme finali
1. Non costituiscono variante al Piano Strutturale le modifiche introdotte al fine di recepire disposizioni, piani o progetti immediatamente prevalenti o direttamente operativi contenuti in leggi o in atti amministrativi di altri Enti territoriali per i settori di competenza. Il Comune, al fine di recepirli, dovrà assumere un'apposita deliberazione per l'adeguamento degli elaborati del Piano Strutturale, valutandone gli eventuali effetti sulle disposizioni contenute in esso o negli atti di governo ed assumendo le conseguenti decisioni.