Art. 66- Criteri per le attività turistico-ricettive
1. L'attività turistico-ricettiva sarà orientata ad un target di piccoli numeri in termini di ricettività ma con elevati standard di prestazioni e di servizi e strettamente correlata alle caratteristiche del territorio - in primo luogo la naturalità e la ruralità - ed alle produzioni locali.
2. L'insediamento di nuove attrezzature ricettive, ammesse esclusivamente nel territorio rurale attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, dovrà concorrere alla tutela ambientale e paesaggistica.
Il rilascio di titoli abilitativi e/o autorizzazioni relativi ad interventi nel settore turistico-ricettivo che prevedano un incremento significativo di posti letto dovrà pertanto essere subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare una serie di operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla valorizzazione e tutela delle risorse ambientali esistenti.