Art. 65- Nuovo consumo di suolo
1. Interventi che prevedono nuovo consumo di suolo potranno essere realizzati esclusivamente come completamento ed espansione delle aree urbane corrispondenti al sottosistema residenziale R1, al sistema dei luoghi centrali L ed al sistema della produzione P e, limitatamente ad una quota non superiore al 3% delle nuove previsioni riferite alla U.T.O.E. di appartenenza, come completamento delle aree urbane corrispondenti al sottosistema residenziale R2.
2. Le aree da destinare all'edificazione per tali interventi sono reperibili esclusivamente nei sottosistemi V5 e V6; nel caso del sottosistema V3, oltre ad eventuali previsioni di infrastrutture ed attrezzature pubbliche oppure di spazi aperti pubblici e di uso pubblico legati alle trasformazioni, sono ammessi solo interventi di completamento, a ridefinizione del margine edificato, che non compromettano la tutela del corridoio ecologico individuato e la sua continuità e funzionalità.