Art. 64- Interventi di recupero e di riconversione
1. Con il termine recupero si intendono gli interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a "restituire funzionalità ai manufatti con effettiva consistenza edilizia, escludendo operazioni di demolizione e ricostruzione di volumi, manufatti accessori e strutture dismesse", comportanti dunque il cambio d'uso o l'aumento delle unità funzionali esistenti.
2. Non possono essere oggetto di recupero a fini residenziali manufatti non assimilabili ad edifici (tettoie, manufatti parzialmente chiusi, serre, porcilaie...), manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti. È altresì da escludere dalla categoria del recupero la ricostruzione di ruderi di edifici dei quali non siano leggibili almeno i 2/3 delle strutture in elevazione.
3. Non sono qualificate come interventi di recupero le operazioni che trasformano costruzioni esistenti in altre costruzioni mantenendo soltanto equivalenti superfici o volumi, o eventualmente una quota ridotta di essi, cioè considerando esclusivamente l'aspetto quantitativo del patrimonio edilizio: tali trasformazioni, che prevedono per il patrimonio edilizio esistente la demolizione e ricostruzione attraverso un completo riassetto insediativo sono indicate con il termine riconversione.
4. Il Regolamento Urbanistico definirà la consistenza minima dei manufatti da recuperare o da riconvertire.
5. Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre definire la dimensione minima ammissibile delle aree di pertinenza degli edifici per i quali sia previsto il mutamento della destinazione d'uso in base al P.A.P.M.A.A. e le relative opere di miglioramento ambientale.
6. La Superficie Utile Lorda minima per alloggio negli interventi di recupero non potrà essere inferiore a 80 mq. nel territorio rurale ed a 70 mq. nelle aree urbane. Il Regolamento Urbanistico potrà ammettere eventuali deroghe esclusivamente nel caso di realizzazione di più alloggi e/o di frazionamento e purché la deroga sia concessa relativamente ad una sola unità immobiliare.