Art. 42- Tessitura agraria
1. La tessitura agraria è considerata risorsa essenziale agro-ambientale come struttura del paesaggio agrario, condizione per la stabilità e la difesa del suolo e per la biodiversità. È determinata da sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, argini...), forma e dimensione dei campi, rete scolante, solcature, colture arboree, piante arboree non colturali e siepi vive, viabilità campestre.
2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La tessitura tradizionale a maglia fitta, che caratterizza in modo sostanziale alcune parti del territorio, come riportato nei successivi articoli, dovrà essere tutelata integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale; potranno essere ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; dovranno inoltre essere salvaguardate la viabilità campestre, le piantate residue di bordo e quelle poste in fregio alla viabilità.
- b) Per le aree con tessitura agraria a maglia media e larga, la disciplina dovrà essere finalizzata alla tutela della condizione attuale, evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e favorendo la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.
- c) Per tutti gli interventi di trasformazione che interessano il territorio rurale, anche se non connessi all'attività agricola, dovranno essere predisposti studi di dettaglio sulle tessiture agrarie e progetti che tengano conto degli elementi della tessitura agraria, secondo specifici criteri che saranno definiti in sede di Regolamento Urbanistico.