Art. 37- Nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale
1. Per i nuclei e gli insediamenti di pregio e di valore storico-documentale il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione ed il mantenimento della qualità storica, architettonica e documentaria sia degli edifici che degli spazi aperti di pertinenza, preservando i caratteri morfologici dell'impianto originario in modo da conservarne la leggibilità, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.
2. Sulla base dei contenuti del P.T.C.P. e del Quadro conoscitivo, in particolare del rilievo del patrimonio edilizio esistente, essi sono così articolati:
- - tessuti urbani di antica formazione
- - nuclei ed aggregati
- - ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio
- - altri insediamenti rurali di antico impianto.
3. Per i tessuti urbani di antica formazione gli atti di governo del territorio dovranno predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti, da formulare in relazione agli usi attuali, alle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, tenendo conto della collocazione urbana, e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini, viali alberati, piante arboree, siepi, muri di contenimento e di recinzione.
4. Per nuclei ed aggregati gli atti di governo del territorio dovranno predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti, da formulare in relazione agli usi attuali, alle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete ed il mantenimento e la riqualificazione di attività complementari e compatibili anche diverse dalla residenza, limitando la tendenza al frazionamento delle unità abitative e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali sistemazioni viarie, giardini, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione.
5. Le pertinenze individuate dal P.T.C.P. quali aree di tutela paesistica delle strutture urbane e degli aggregati costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi. In tali aree non sono quindi consentiti interventi di nuova edificazione ad eccezione degli interventi di completamento e di riconfigurazione dei margini dei centri abitati che potranno eventualmente interessare le aree di pertinenza delle strutture urbane a condizione che siano studiati adottando le procedure di valutazione definite all'art. 13 del P.T.C.P.; essi dovranno essere adiacenti al perimetro consolidato dell'insediamento, al fine di una migliore utilizzazione della dotazione infrastrutturale, e dovranno essere finalizzati al miglioramento della percezione visuale degli insediamenti di antica formazione ed alla riqualificazione dei margini urbani.
Potranno inoltre essere ammessi nelle aree di tutela tutti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente; in caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree di pertinenza potrà essere consentita la realizzazione, in contiguità con i complessi rurali esistenti, di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) qualora risulti impossibile una diversa localizzazione. Le aree di tutela sono escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 al fine della progettazione dei P.A.P.M.A.A.
Nelle pertinenze dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; gli interventi saranno mirati alla manutenzione ed al ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.
6. Per le ville, gli edifici specialistici e gli insediamenti rurali di pregio gli atti di governo del territorio dovranno predisporre una normativa di dettaglio con la quale disciplinare le modalità di intervento sui singoli edifici e sugli spazi aperti e le funzioni ammissibili in modo da assicurarne la massima tutela ed il recupero, in virtù del rilevante valore e della permanenza dei caratteri originari. La normativa dovrà dunque garantirne la conservazione, anche limitando la tendenza al frazionamento delle unità abitative, e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione.
Sono compresi in questo gruppo alcuni manufatti minori dei quali, in considerazione del valore storico e documentale, è prescritta la tutela; gli atti di governo del territorio, sulla base di ulteriori approfondimenti conoscitivi, potranno disporne una più precisa perimetrazione così come nuove individuazioni.
7. Le pertinenze individuate dal P.T.C.P. quali aree di tutela paesistica delle ville e degli edifici specialistici non sono da destinare alla localizzazione di nuovi interventi di edificazione e dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi. È fatta salva la possibilità, tramite apposite procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P., di realizzare nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli al di fuori dell'area di pertinenza. Le aree di tutela sono escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 al fine della progettazione dei P.A.P.M.A.A.
8. Per gli altri insediamenti rurali di antico impianto, tenendo conto delle alterazioni e delle modifiche già apportate, gli atti di governo del territorio dovranno disciplinare modalità di intervento sui singoli edifici e sugli spazi aperti e funzioni ammissibili in modo da assicurarne comunque la tutela ed il recupero coerentemente al principio insediativo originario ed alle caratteristiche di interesse storico-documentale riconosciute. La normativa dovrà limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione.