Art. 32- Geotopi
1. I geotopi individuano le emergenze geologiche corrispondenti ad episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti all'azione erosiva o agli affioramenti; in alcuni luoghi esse si costituiscono come dei veri e propri monumenti naturali.
2. In tali aree sono vietati:
- - i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede;
- - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
- - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti;
- - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia e fatti salvi casi particolari, di interesse generale;
- - le attività estrattive;
- - la sostituzione delle colture tradizionali.
3. Per le aree individuate nella Tavola C.02 come geotopi di valore monumentale (corrispondenti alla Zona di valore monumentale - le Balze - dell'ANPIL n. 100) il Piano Strutturale dispone la tutela integrale allo scopo di favorire il corretto decorso delle dinamiche naturali ed evitare manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, attività di escavazione, rimboschimenti, manufatti edilizi, ecc.); per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere il divieto di nuova edificazione. Fermo restando quanto prescritto al comma 2, nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, potrà essere consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché in contiguità con i complessi rurali esistenti e sempreché l'intervento non interessi aree in alcun modo riconducibili alle balze che contraddistinguono l'ANPIL; le aree oggetto di intervento dovranno essere caratterizzate da terreni pianeggianti o leggermente acclivi, poste a distanza di sicurezza dal ciglio e dal piede dei versanti scoscesi ed esterne a gole o altre zone non vocate; la realizzazione di tali interventi è in ogni caso subordinata al rispetto delle ulteriori condizioni e delle zone ammissibili stabilite dal Regolamento Urbanistico.
4. Per le aree individuate nella Tavola C.02 come geotopi di valore rilevante (corrispondenti alla Zona di rilevante importanza geomorfologica - Piani Alti - dell'ANPIL n. 100) e come aree segnalate (corrispondenti all'Area segnalata - Bassa collina del Valdarno - dell'ANPIL n. 100), quali fasce di rispetto per il mantenimento degli equilibri idrogeologici e paesaggistici, il Piano Strutturale prescrive la tutela dei caratteri specifici dei luoghi; il Regolamento Urbanistico potrà predisporre in essi interventi di trasformazione tali da non compromettere tali caratteri, fermo restando quanto specificato al comma 2.
5. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:
- a) La disciplina dovrà essere finalizzata al contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno.
6. La disciplina speciale sarà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL.