Art. 85- Misure di salvaguardia specifiche per il territorio rurale
1. Sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, fermo restando quanto precisato al precedente articolo, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione di quelli che comportino il cambio di destinazione d'uso e con esclusione di modifiche che comportino un aumento del numero di unità immobiliari.
2. Sulle aree individuate nella Tavola "Sistemi funzionali" come ambiti per l'individuazione di eventuali nuovi tracciati della viabilità principale è istituita una fascia di salvaguardia di 300 ml., entro la quale sono sospesi gli interventi la cui attuazione possa pregiudicare la realizzazione dei progetti di viabilità.
3. I Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale inoltrati successivamente alla data di adozione del Piano Strutturale sono subordinati alla verifica di conformità con la disciplina definita dal Piano Strutturale, con particolare riferimento alle disposizioni per il Sistema ambientale (Capo I del Titolo VII).